Comune di Palermo: Incarichi ad Architetti ed Ingegneri su terne e senza il rispetto del Codice dei contratti

Il Comune dei Palermo la settimana scorsa ha inviato all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo un nota con cui chi...

19/09/2013
Il Comune dei Palermo la settimana scorsa ha inviato all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo un nota con cui chiedeva la segnalazione di una terna per l'affidamento dell'incarico di Progettazione esecutiva relativa a "Restauro e messa a norma della struttura equestre della Favorita di Palermo" su progetto definitivo già approvato.
I due Ordini professionali, in riferimento alla richiesta dell'Amministrazione comunale, hanno avuto un differente comportamento anche se entrambi con il Comune di Palermo stesso corrono il rischio di agevolare una procedura che sembrerebbe non rispettosa delle norme sugli affidamenti degli incarichi di progettazione rilevabili nel Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e nel Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010).

In particolare l'Ordine degli Ingegneri ha scelto la strada di dare corso alla richiesta pubblicando un "Avviso di segnalazione" in cui chiede agli iscritti di candidarsi con domanda di partecipazione per poi procedere alla segnalazione della terna precisando che tale procedura viene attivata "in applicazione al regolamento per le procedure di segnalazione , approvato con delibera di Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n°30 del 15/06/2009".

L'Ordine degli Architetti, invece, con una prima PEC indirizzata ai propri iscritti ha comunicato la richiesta del Comune di Palermo e "non essendo prevista la segnalazione di nominativi per la tipologia di incarico richiesta", ha chiesto agli interessati di volere dare la propria disponibilità direttamente al Comune di Palermo. Successivamente, con una seconda PEC, a rettifica della precedente ha invitato gli interessati a voler trasmettere direttamente all'Ordine la propria disponibilità per procedere, successivamente, alla scelta dei nominativi da segnalare.

Alcuni architetti hanno ritenuto le procedure messe in atto sia dal Comune di Palermo che dall'Ordine degli Architetti PPC di Palermo in palese contrasto con le norme di legge (Codice dei contratti e relativo Regolamento di attuazione) vigenti in materia di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria in Italia e nella nostra Regione ed hanno inviato una nota di protesta al Comune di Palermo, all'Ordine degli Architetti di Palermo, all'Osservatorio regionale per i contratti pubblici ed all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con cui hanno:
  • invitato il Dirigente Comunale del Settore Manutenzioni e Protezione Civile ed il R.U.P. ad annullare, in autotutela, le procedure per l'affidamento dell'incarico (o degli incarichi) professionale relativo all'opera sopra detta per poi intraprendere nuove procedure nel rispetto della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;
  • auspicato che l'Ordine degli Architetti PPC di Palermo non coinvolga i propri iscritti in procedure illegittime, seppure avviate da una importante Amministrazione pubblica, e si faccia promotore di adeguate iniziative a tutela della legalità e della dignità della figura professionale dei propri iscritti.

Con l'occasione è utile ricordare che con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, sono stati recepiti nel territorio della Regine siciliana, il Codice dei contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (seppur con qualche modifica) ed il Regolamento di attuazione (DPR 5 ottobre 2010, n. 207) e, quindi, in atto per le procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria occorre fare riferimento all'articolo 91 del Codice dei contratti ed agli articoli 261 e 267 del Regolamento n. 207/2010 ed, anche alla determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In verità la Regione siciliana è intervenuta non a modifica dell'articolo 91 del Codice dei contratti ma ad integrazione dello stesso con l'articolo 12 della citata L.R. n. 12/2011 che regola l'istituzione dell'Albo unico regionale dei professionisti ma in atto tale albo unico regionale non è stato ancora pubblicato e, quindi, gli unici riferimenti possibili sono quelli relativi all'articolo 91 del Codice, agli articoli 261 e 267 del Regolamento ed alla determinazione b. 5/2010.

In sintesi per gli affidamenti con corrispettivi al di sotto dei 100.000 euro possono essere affidati dalla stazione appaltante, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ma, in riferimento al comma 2 dell'articolo 267 del Regolamento i soggetti da invitare non devono essere individuati mediante terne individuate dall'amministrazione o degli Ordini professionali di una singola provincia ma tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando anche il criterio della rotazione.
Per altro, in riferimento al comma 4 del citato articolo 267, l'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici deve essere pubblicato con le specifiche modalità di cui all'articolo 124, comma 5 del Codice dei contratti.

In aggiunta a quanto già detto, la citata determinazione n. 5 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al paragrafo 2.1 precisa che "Per quanto riguarda la istituzione di un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, devono essere previsti idonei meccanismi di aggiornamento periodico, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali. Si ritiene, inoltre, necessario che - laddove l'amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l'elenco di operatori economici - la stessa debba darne adeguata pubblicità mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali a titolo esemplificativo: …….".
Tutto ciò se il corrispettivo stimato del servizio al di sotto dei 100.000 euro, se invece il corrispettivo del servizio dovesse risultare pari o superiore a 100.000 devono essere applicate le procedure comunitarie senza nessuna possibilità di affidamento per mezzo di procedure negoziate.

Per altro sempre l'Autorità, nella citata determinazione n. 5/2010 precisa al paragrafo 1 che "Per la indizione di gare di appalto di servizi tecnici, infatti, occorre effettuare tre operazioni preliminari:
1) determinazione dell'importo del corrispettivo del servizio tecnico da porre a base di gara;
2) determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere candidati e concorrenti per poter partecipare alla gara;
3) specificazione - nel caso la gara si svolga impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - del contenuto del documento da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità o della adeguatezza dell'offerta
".

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