Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali nella guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" alla luce delle ultime modifiche introdotte dalla Legge d...

13/02/2014
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" alla luce delle ultime modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013) che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

Le novità più recenti che hanno toccato il tema delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono state introdotte:
  • dal Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro);
  • dal Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 che ha esteso i benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013. L'aspetto più innovativo introdotto dal D.L. n. 63/2013 è senz'altro la possibilità di detrarre anche il 50% (fino al 31 dicembre 2013) delle spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e di cui si sta fruendo la detrazione del 50% del punto precedente. In tal senso, l'Agenzia ha chiarito che la detrazione per l'acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato:
  1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
    Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure:
    • 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
    • 50%, per le spese sostenute dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
    L'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l'importo di 96.000 euro.
  2. la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
    Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L'Agenzia ha ricordato infine le principali novità sul tema ed in particolare:
  • l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare;
  • l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori;
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile;
  • l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
  • l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

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