Nuovo Codice Appalti: i nuovi Requisiti di professionalità del RUP

Dopo il parere del Consiglio di Stato del 2 agosto 2016 (parere n. 1767/2016), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha licenziato le Linee guida n. 3 r...

15/11/2016

Dopo il parere del Consiglio di Stato del 2 agosto 2016 (parere n. 1767/2016), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha licenziato le Linee guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" per le quali si attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E' necessario, però, precisare che l'ANAC non ha modificato la propria visione a misura di stazioni appaltanti di grandi dimensioni e con dovizia di dipendenti.

Come suggerito dal Consiglio di Stato e per far fronte al duplice obiettivo delle Linee guida, l'ANAC ne ha suddiviso il contenuto in due parti:

  • I - Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici (a carattere non vincolante);
  • II - Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici (a carattere vincolante).

Fatta questa opportuna suddivisione tra parti vincolanti e parti non vincolanti (così come richiesto nel parere del Consiglio di Stato) e inseriti gli ormai consueti box di sintesi, il contenuto delle linee guida è rimasto pressoché immutato, a parte qualche modifica come ad esempio quella relativa ai requisiti di professionalità del RUP che nella prima versione aveva previsto la qualifica di Project Manager anche per lavori di particolare complessità tra i quali erano stati previsti quelli da svolgersi in "aree sismiche", lasciando nel dubbio che la qualifica di PM dovesse servire in tutta l'Italia, in considerazione che a seguito dell’OPCM n. 3274/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003), in Italia sparisce il territorio “non classificato” o "non sismico" e tutto il Paese viene definito come "area sismica" a pericolosità crescente (Zone 1, 2, 3 e 4).

Nella parte II (a carattere vincolante) della versione definitivamente approvata, sparisce, nel paragrafo relativo ai "Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori", la parte in cui si parla di aree sismiche e viene indicato solo che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016), a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi (come definiti nell'art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice), il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), anche la qualifica di Project Manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Entrando nel dettaglio, le linee guida prevedono per il RUP, relativamente ad appalti e concessioni di lavori, una preparazione e un'esperienza commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Rispetto alle linee guida in consultazione, vengono modificate le soglie previste per i requisiti tecnico professionali, aumentando i valori per i quali sono richieste professionalità più elevate. In particolare, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

a) Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

b) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

c) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Sul possesso della qualifica di Project Manager, appare utile ricordare l'appello di Eugenio Rambaldi, Presidente Assirep - Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto, che, quando furono approvate le linee guida nella loro prima versione (leggi articolo), lanciò una petizione in cui chiedeva ad ANAC di non fermarsi in quella che ha definito una "rivoluzione copernicana".

Vale anche la pena osservare come in merito alla nomina del responsabile del procedimento (paragrafo I.2.2) è precisato che “Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”. In pratica una guida che non guida nulla semplicemente perché con tale definizione, di fatto, non si dice nulla. La soluzione del problema viene lasciata alla discrezionalità delle amministrazioni ed alle decisioni della giurisprudenza e non si comprende, quindi, la irragionevole previsione che lascia irrisolto il problema della compatibilità tra il ruolo di Rup e quello di Commissario o Presidente della commissione giudicatrice nel caso del criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa.

Poi, al paragrafo II.7.3 relativo ai requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi è affermato che “Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture; Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque  anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture”.

Sarebbe interessante comprendere perché diplomi non tecnici, quali quelli rilasciati da licei classici o scientifici, non possano dare la qualificazione per procedere ad acquisti sul mercato della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) e non si comprende perché, per l’ANAC, il Rup addetto a procedure di acquisizione di beni o servizi debba necessariamente possedere  un diploma tecnico oppure, la laurea. A nostro avviso tale irragionevole limitazione sarà capace soltanto di mettere in difficoltà le stazioni appaltanti di piccole dimensioni che potrebbero non avere, al proprio interno, le professionalità pretese dall’ANAC e che avranno, quindi, difficoltà nella gestione dell’acquisizione di beni e servizi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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