Equitalia: istruzioni e FAQ per la rottamazione delle cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2015

L’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 ha previsto la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni da...

11/11/2016

L’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 ha previsto la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.

In particolare, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi.

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Equitalia ha pubblicato il modulo per accedere alla definizione agevolata, le istruzioni e alcune utile FAQ.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;

alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

FAQ

La definizione agevolata consente ai contribuenti di ottenere una riduzione delle somme da pagare a Equitalia.

Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.

Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?
Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.

Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?
Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?
Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?
Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?
Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?
Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Come e dove si può pagare?
Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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