Terremoto centro-Italia, dal CIPE le Prime linee guida antimafia

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2017 la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 72 recante "Prime linee guida antimafia di cui all'a...

27/03/2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2017 la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 72 recante "Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»", licenziate dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice Appalti.

Le linee guida sono raccomandate dal CIPE al fine di rendere possibile la tracciabilità informatica dei flussi finanziari connessi ai lavori di ricostruzione, senza aggravio per i beneficiari dei contributi pubblici, e in particolare che:

  • l'Anagrafe degli esecutori dei lavori di ricostruzione includa, per ogni operatore economico iscritto, l'iban del conto corrente dedicato ai lavori di ricostruzione;
  • le comunicazioni di avvio lavori includano il Codice unico di progetto (CUP) del contributo a valere sul quale sono eseguiti i lavori stessi;
  • su tutti gli strumenti di pagamento, relativi ai lavori della ricostruzione, sia riportato il CUP assegnato al contributo a valere sul quale vengono effettuati i lavori stessi.

Entrando nel dettaglio, le linee guida (allegate alla delibera) sono costituite da 2 parti con l'impianto generale e le linee guida vere e proprie.

Nella parte I viene specificato che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dal cratere sismico, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe Antimafia degli Esecutori.

Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:

  • i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
  • le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
  • le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
  • le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;
  • le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura, in conformità alle Linee-guida del Comitato.

L'iscrizione ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia.

L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Il rilascio delle informazioni antimafia finalizzato all'iscrizione nell'Anagrafe dovrà svolgersi secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima finalizzata all'emissione della «liberatoria provvisoria», la seconda finalizzata all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.

1. Nella prima fase, cd. «speditiva», del controllo, la Struttura è chiamata a verificare l'esistenza o meno delle situazioni ex articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), e) del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale, attraverso la consultazione della B.D.N.A., e a riscontrare l'attualità delle eventuali segnalazioni di tentativi di infiltrazioni mafiose, anche tramite l'intervento della D.I.A.

Si tratta di un accertamento che focalizza l'attenzione su provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che attestano la sussistenza di appartenenze o contiguità con ambienti criminali o, per quelli non ancora definitivi, la qualificata probabilità di simili situazioni.

2. Qualora, invece, dai primi accertamenti disposti emergano risultanze negative o comunque non ancora idonee al rilascio della liberatoria provvisoria, si apre la seconda fase, nella quale la Struttura avvia i necessari approfondimenti, volti a verificare l'attualità delle iscrizioni nonché ad accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa.

In allegato le linee guida.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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