Caso Catanzaro, CNAPPC: "Sconcerta che al MIT ignorino il codice dei contratti da poco entrato in vigore"

“Sconcerta che al MIT ignorino il Codice dei Contratti e che il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro avalli le storture e le contraddizioni contenute ne...

24/10/2017

“Sconcerta che al MIT ignorino il Codice dei Contratti e che il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro avalli le storture e le contraddizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato che, ribaltando quanto stabilito dal TAR, ha considerato legittimo il bando lanciato dal Comune di Catanzaro per affidare la redazione del Piano Strutturale al compenso simbolico di un euro”.

Questo il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) dopo la risposta del Sottosegretario alle Infrastrutture Umberto del Basso De Caro (leggi news) all'interrogazione parlamentare presentata dall’on. Serena Pellegrino sulla vicenda del Bando del Comune di Catanzaro.

Il CNAPPC ha affermato che "sottolineando che la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso il sottosegretario dimostra di ignorare che se la procedura di gara esaminata dal Consiglio di Stato fosse bandita oggi, sarebbe nulla ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016. Articolo che prevede l'utilizzo obbligatorio del Decreto Parametri per calcolare l’importo a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria”.

Ricordiamo, infatti, che a seguito della modifica apportata all'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. decreto correttivo), sono stati imposti alle stazioni appaltanti dei paletti ben specifici per il calcolo dell'importo da porre a base d'asta nei servizi di architettura e ingegneria. In particolare, l'art. 24, comma 8 del Codice Appalti lega l’importo da porre a base di gara all'utilizzo delle tabelle dei corrispettivi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri). Il successivo comma 8-bis prevede il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata e il comma 8-ter vieta per la stazione appaltante di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

Quelle storture e quelle contraddizioni che il sottosegretario avalla - conferma il CNAPPC - verranno invece contestate e impugnate, nelle sedi competenti, dal Consiglio Nazionale Architetti e da tutti gli altri Consigli Nazionali che vorranno aderire alle nostre iniziative. Come professionisti continueremo a vigilare sul territorio e a denunciare tutte quelle Amministrazioni che non applicano il Codice dei Contratti pubblici che impedisce nella metodologia di scelta delle offerte prestazioni a titolo gratuito”.

Ad onor di cronaca, riteniamo opportuno sottolineare come il sottosegretario Umberto del Basso De Caro abbia risposto ad una domanda che chiedeva una definizione inequivocabile dell'espressione "a titolo oneroso", ripresa dal Consiglio di Stato nel caso Catanzaro. In particolare, Del Basso ha affermato che "la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso" e che "non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta le fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale".

Risposte che nulla hanno a che fare con la possibilità per le stazioni appaltanti di bandire gare di progettazione gratuite o con importo pari a 1 euro (come nel caso Catanzaro). Possibilità prevista dal vecchio Codice ma assolutamente vietata dall'attuale versione post-correttivo.

Ciò su cui in realtà ci si dovrebbe interrogare è sull'efficacia dei codici deontologici (come quello di architetti e ingegneri) per i quali è sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. Alla luce dell'espressione "a titolo oneroso" prodotta dal Consiglio di Stato, difficilmente chi scrive pensa si potranno sanzionare professionisti che potranno giustificare una parcella inadeguata dal punto di vista "finanziario", adducendo a motivazioni di natura "economica" (come affermato dal Consiglio di Stato e dal Sottosegretario Del Basso).

Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi, lascia un commento e discutiamone.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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