Ricostruzione post terremoto: in Gazzetta l'Ordinanza n. 47/2018

Definite le regole e le modalità con le quali il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Mar...

26/01/2018

Definite le regole e le modalità con le quali il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 finanzierà parzialmente con le proprie risorse gli interventi di ricostruzione e riparazione di edifici pubblici distrutti o danneggiati dai predetti eventi sismici, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, qualora gli stessi siano interessati da proposte di contratti di partenariato pubblico-privato (c.d. PPP) ai sensi degli articoli 180 e 183, commi 15 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2018 l'Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 47 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante "Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici".

L'Ordinanza si compone dei seguenti 6 articoli:

  • Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
  • Articolo 2 - Proposte degli operatori economici
  • Articolo 3 - Verifica di congruità e determinazione del contributo
  • Articolo 4 - Vigilanza e controlli dell’Autorità nazionale anticorruzione
  • Articolo 5 - Norma finanziaria
  • Articolo 6 - Entrata in vigore ed efficacia

Le procedure di cui alla presente ordinanza sono applicabili esclusivamente alle seguenti tipologie di edifici:

  • immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie;
  • edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa;
  • immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Le proposte formulate dagli operatori economici, ai sensi dei commi 15 e 16 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), in relazione agli interventi di ricostruzione o riparazione di edifici di cui al comma 2 del precedente art. 1 distrutti o danneggiati dagli eventi sismici sono presentate direttamente agli enti proprietari dei detti edifici, che provvedono alla valutazione di fattibilità entro un mese dalla presentazione della proposta. In caso di valutazione favorevole, i predetti enti ne informano gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti. 2. Nel piano economico-finanziario, che correda le proposte presentate ai sensi del comma 1, è in ogni caso contenuta la separata indicazione degli importi che dovranno essere coperti dal contributo erogato dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge. Tale indicazione rispetta in ogni caso i limiti quantitativi di cui all’art. 180, comma 6, quinto periodo, del Codice dei contratti pubblici

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati