Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018: errori e retroattività della norma, si andrà verso il ricorso al TAR?

Le nuove NTC 2018 hanno introdotto (leggi articolo) alcune novità che hanno lasciato non poco stupiti i tecnici giornalmente impegnati nella conoscenza e ver...

di Giacomo Mecatti - 13/04/2018

Le nuove NTC 2018 hanno introdotto (leggi articolo) alcune novità che hanno lasciato non poco stupiti i tecnici giornalmente impegnati nella conoscenza e verifica dell’esistente, andando ad imporre ad esempio l’obbligatorietà di effettuazione dei carotaggi esclusivamente da parte dei laboratori.

Il risvolto, in parte passato sotto traccia, di tali scelte nel breve e medio tempo potrà avere ricadute molto pesanti non solo per i professionisti ma anche per le pubbliche amministrazioni, con allungamento dei tempi delle verifiche ed aumento dei costi, forse aprendo la strada addirittura a contenziosi...

Si apre ad esempio un nuovo scenario complesso per gli appalti già in essere: la nuova impostazione creerà (applicata "retroattivamente", come già sta accadendo sulla scorta della nota 21.03.2018 del C.S.LL.PP.) un aggravio per l'ente committente non previsto al momento della stipula (con la precedente norma 2008) con possibili contenziosi tra le parti.

Inoltre nella partecipazione alle gare pubbliche, in completa contraddizione con lo spirito ed i dettami delle vigenti norme (D.Lgs 50/2016 e s.m.ei.), si assisterebbe al paradosso di poter far operare solo un numero ristretto di soggetti (un centinaio di laboratori su tutto il territorio nazionale) pur essendo presenti viceversa migliaia di operatori rispondenti ai requisiti di partecipazione ma che si troverebbero quindi automaticamente tutti esclusi, a causa della sola precisa indicazione di possibilità di prelievo in situ limitata ai laboratori.

La “svista” nella redazione della norma ed ancor più della successiva nota del CSLLPP andrebbe quindi contro i principi di pluralità e libera concorrenza dei concorrenti previsti dalle norme vigenti, potendo anzi bloccare il mercato in quanto i pochi laboratori presenti sul territorio nazionale, a fronte delle tante verifiche diagnostiche in corso (vulnerabilità sismiche e verifiche di idoneità statiche e sismiche degli edifici esistenti) proprio in un periodo storico in cui si sta sempre più puntando sull’urgenza di conoscere ed intervenire sulla sicurezza dell’esistente, comporterebbe l’impossibilità di far evadere le richieste nei tempi necessari ed attesi: maggior costi, maggior tempi, non certezza dei risultati… il tutto quindi in maniera diametralmente opposta agli intenti basilari della norma.

L'introduzione dell'obbligo di prelievo del calcestruzzo in situ solo a cura dei laboratori non trova del resto nessuna corrispondenza con l’approccio che si ha per altri materiali e tipologie costruttive: paradossalmente tale imposizione appare anche contraddittoria verso il corretto raggiungimento della "conoscenza" dell'esistente nel suo insieme, tanto ricercato nella norma. Infatti se per il calcestruzzo il legislatore ritiene necessario far operare i soli laboratori, perché la stessa cosa non avviene sulla muratura (martinetti) o sulle barre di acciaio (prelievo dei campioni)? Si accetta quindi un diverso “modus operandi” sebbene ci si prefissi di salvaguardare lo stesso livello di conoscenza e di sicurezza per tutte le tipologie costruttive: ciò dimostra come l'approccio proposto dalla norma 2018 sia errato e non porti alcuna ulteriore garanzia riguardo alla corretta conoscenza delle strutture anzi potendo ingenerare per la pubblica amministrazione maggiori costi; del resto l’imposizione del prelievo a solo cura dei laboratori storicamente e normativamente non si è mai avuta nemmeno verso i “cubetti” di prelievo degli edifici nuovi: si andrebbe a creare un discriminante tra “nuovo” ed “esistente” realmente incomprensibile.

Ciò apre probabilmente la strada a delicati contenziosi per i contratti in corso affidati secondo le previgenti norme 2008: la recente nota del C.S.LL.PP (n.3187 del 21.03.2018) nata con l’intento di chiarire ha anzi complicato la questione specificando che, se i campioni non sono prelevati dai laboratori: «non potranno essere accettati ai fini dell’attività di certificazione ufficiale del Laboratorio»; ci si troverà quindi nella situazione paradossale di non poter più operare come in precedenza sulle strutture oggetto di appalto, non si potrà però neanche subappaltare a posteriori (sui contratti già stipulati) le attività ai laboratori per far loro effettuare i carotaggi, né tantomeno questi potranno in ogni caso rilasciare certificati di prova validi per campioni non direttamente da loro prelevati: con conseguente rischio di blocco dell'intero settore…

Sul tema è infine notizia dell’ultima ora dell’attività portata avanti dal Comitato per la Diagnostica delle Costruzioni e dei Beni Culturali (comitatodiagnostica@libero.it) che riunisce società e professionisti di tutta Italia operanti, esperti e specializzati in diagnostica e verifiche di sicurezza sull’esistente, e che si sta muovendo per far correggere quanto prima tali storture: si andrà probabilmente verso il ricorso al TAR.

A cura di Ing. Giacomo Mecatti

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