Codice dei contratti: Le istruzioni ANAC per le iscrizioni dei commissari di gara

Raffaele Cantone Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con il Comunicato del 18 luglio 2018, in riferimento a quanto  disposto dagli artic...

30/07/2018

Raffaele Cantone Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con il Comunicato del 18 luglio 2018, in riferimento a quanto  disposto dagli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016), nonché dalle  Linee guida n.5, in esito alla delibera n. 648 adottata dal Consiglio  dell’Autorità in data 18 luglio 2018 (di cui non è stato, ancora, pubblicato il testo), ha diramato, a beneficio degli utenti interessati,  le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari  attraverso l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi.

L’Albo sarà operativo dal 10 settembre 2018 per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Dalla citata data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici e, con buona pace di tutti, i commissari non potranno più essere nominati dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; in pratica sarà data piena attuazione al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Non conosciamo il testo della citata delibera n. 648 del 18 luglio 2018 ma presumiamo che la stessa dia attuazione a quanto previsto ai paragrafi 5.1 e 5.2 delle nuove linee guida n. 5 in cui era precisato, appunto, che le nuove linee guida n. 5 non avrebbero potuto entrare in vigore (leggi articolo 1 e leggi articolo2) perché il periodo transitorio, di cui all’articolo 216, comma 12 del Codice dei contratti, avrebbe potuto essere superato soltanto dopo che l’ANAC, con deliberazione, dichiarerà operativo l’Albo soltanto dopo che l’ANAC stessa, come previsto al paragrafo 1.2 delle citate linee guida n. 5, con ulteriori linee guida avrà disciplinato:

  1. le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
  2. le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo;
  3. le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;
  4. le comunicazioni  che  devono  intercorrere  tra  l’Autorità,  stazioni  appaltanti  e  i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;
  5. i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.

Tra l’altro l’ANAC per predisporre la citata delibera n. 648 del 18 luglio 2018 ha dovuto attendere la definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del decreto 12 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16/04/2018 recante "Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»" previsto all’articolo 77, comma 10 del Codice dei contratti con cui vengono stabilite le tariffe di iscrizione all’albo ed il compenso per i commissari (leggi articolo); ricordiamo, anche, che sul citato Decreto 12 febbraio 2018 pende un ricorso al TAR Lazio presentato da Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali) contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento previa sospensiva (leggi articolo). L’argomentazione base del ricorso è relativa al fatto che il decreto oltre ad aver fissato per i commissari di gara un compenso massimo, ne ha fissato anche uno minimo che, in verità, non era previsto all’articolo 77, comma 10 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 in viene affermato testualmente che “…..Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. ………”.

Restiamo in attesa, quindi, di poter leggere la delibera ANAC n. 648 del 18 luglio scorso consolandoci, in atto, con la lettura delle istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio  dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari suddivise in 17 punti tutti da leggere anche se, crediamo, sarebbe stato più interessante leggere il testo della più volte citata delibera n. 648 del 18 aprile 2018 che sembra contenga le indicazioni previste al già citato paragrafo 1.2 delle citate linee guida n. 5.

In pratica, le nuove linee guida pubblicate con delibera ANAC n. 648 del 18 luglio 2018 (di cui non conosciamo il testo) sono state predisposte dall’ANAC in riferimento alle citate Linee guida n.5 (perdonerete il gioco di parole ma è proprio così: è questa la soft law) aggiornate con Delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4 (leggi articolo).

A cura di arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale Codice Appalti