Edilizia libera, opere temporanee e abusi edilizi: nuovi chiarimenti dalla Cassazione

Come abbiamo già avuto modo di chiarire (leggi articolo), nell'ultimo triennio il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ha subito numerose modifiche...

27/02/2019

Come abbiamo già avuto modo di chiarire (leggi articolo), nell'ultimo triennio il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ha subito numerose modifiche tese a semplificare la materia edilizia. Tra queste, il D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2) ha modificato l'art. 6 del Testo Unico Edilizia relativo alle attività di edilizia libera, per le quali cioè non serve alcun titolo abilitativo.

Sull'argomento restano, però, molti gli interventi della giustizia. Tra gli ultimi, segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione 15 gennaio 2019, n. 5821 intervenuta in merito alla definizione di opere temporanee contenuta nell'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del Testo Unico Edilizia.

Il caso

La vicenda processuale riguarda il ricorso in cassazione presentato per la riforma di una sentenza di appello che a sua volta aveva confermato la decisione di un tribunale provinciale che aveva affermato la responsabilità penale del ricorrente per aver realizzato, in assenza di validi titoli abilitativi, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, una platea in conglomerato cementizio avente una superficie di circa 100 metri quadrati e tramezzature perimetrali in laterizio di lunghezza complessiva di metri 25 ed altezza variabile tra metri 1,80 e metri 3,10.

In cassazione il ricorrente ha dedotto l'errore della Corte territoriale che avrebbe escluso la natura precaria del manufatto costruito, il quale sarebbe stato destinato a ricovero degli attrezzi necessari per i lavori in corso nella casa della moglie dell'imputato e realizzato in tal modo per preservare gli utensili in esso custoditi, avendo egli già subito furti in precedenza.

La sentenza della Cassazione

Gli ermellini hanno ricordato che la definizione di interventi edilizi precari è contenuta nell'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del Testo Unico Edilizia che, nell'attuale formulazione, li descrive come "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale".

Ciò premesso, l'opera precaria, per la sua stessa natura e destinazione, non comporta effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato che l'intervento precario deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche:

  • la sua precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore;
  • sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità;
  • deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo;
  • deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso.

Nel caso di specie la sentenza della Corte territoriale ha posto in evidenza le dimensioni, le caratteristiche costruttive dell'immobile in corso di realizzazione e la inverosimiglianza della tesi difensiva della destinazione a ricovero di attrezzi, considerando anche che il fabbricato era privo di chiusure e che la tipologia ed i costi dei materiali utilizzati deponevano inequivocabilmente per una destinazione stabile e diversa.

Gli ermellini hanno confermato che ai fini dell'individuazione della precarietà dell'opera non rileva la tipologia dei materiali utilizzati o il sistema di ancoraggio al suolo. Anche l'immobile realizzato con materiali non abitualmente impiegati nella realizzazione di stabili costruzioni e facilmente rimovibile, se comporta una modifica dell'assetto del territorio, non può definirsi precario e richiede il permesso di costruire, poiché ciò che rileva è la sua obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti e limitate nel tempo.

Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha escluso la precarietà dell'intervento, il quale si compone, come descritto nell'imputazione, di una platea in cemento di 100 metri quadrati, la cui realizzazione, da sola, richiede il permesso di costruire e da tramezzature in laterizio ed obiettivamente denota una futura stabile destinazione.

Con tale motivazione la Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza di appello.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati