Riforma Codice dei contratti, #SbloccaCantieri e un futuro incerto

Giorni di passione per il futuro dei lavori pubblici in Italia. In attesa che prenda corpo il disegno di legge delega che con dei tempi decisamente più dilat...

20/03/2019

Giorni di passione per il futuro dei lavori pubblici in Italia. In attesa che prenda corpo il disegno di legge delega che con dei tempi decisamente più dilatati dovrebbe rivisitare completamente la riforma del 2016, sembra essere entrato nel vivo l'esame del cosiddetto Decreto Legge #SbloccaCantieri.

La bozza del Decreto Legge #SbloccaCantieri intitolata "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali" che circola negli ultimi giorni, e che potete trovare in allegato, "sembra" non sarà quella che arriverà in Consiglio dei Ministri soprattutto in riferimento ad alcune disposizioni già super contestate come la liberalizzazione del subappalto e l'eliminazione dall’accertamento di conformità e dalla violazione edilizia per gli edifici antecedenti al 1977, le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, eccedenti il 2%. Norme che secondo il vicepremier Luigi Di Maio sarebbero già state eliminate.

Ancora una volta, però, a prescindere dai contenuti, ciò che appare ancor più chiaro rispetto alle riforma del 2016, è l'assenza di un serio confronto con i principali stakeholder. Mentre, infatti, nei mesi che hanno preceduto la pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016 si misero in scena delle "consultazioni farsa" con professionisti e costruttori non messi nelle migliori condizioni di analizzare la bozza di quella che sarebbe stata una riforma epocale e formulare proposte in tempi ragionevoli, adesso sembra che l'idea di coinvolgimento dell'esecutivo sia legata più a dichiarazioni e rassicurazioni che a confronti su temi e contenuti.

Ciò, però, che dovrebbe turbare maggiormente è che dal momento del suo insediamento sono circolate con cadenza pressoché costante "voci" e "intenzioni" di modifica del Codice. Propositi che hanno avuto l'unico risultato di creare ancor più incertezza nel settore dei lavori pubblici. Le ultime settimane sono andate avanti al condizionale con dichiarazioni, smentite, successive dichiarazioni e nuove smentite. Incertezze che tengono tutti con fiato sospeso e non lasciano tranquilli nessuno.

Vediamo, comunque, di entrare nel merito dell'ultima bozza del D.L. #SbloccaCantieri. La stessa si compone dei seguenti 5 articoli:

  • Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici)
  • Art 2 (Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)
  • Art. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
  • Art. 4 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi)
  • Art. 5 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche - Andig)

Tra le modifiche al codice che avranno più impatto segnaliamo il ritorno ad un regolamento unico che conterrà tutte le disposizioni attuative ed esecutive del codice riguardanti:

  • nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  • progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  • sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  • direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  • esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  • collaudo e verifica di conformità;
  • requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
  • lavori riguardanti i beni culturali.

Altra modifica interessante (che "probabilmente" sarà eliminata) riguarda la sostituzione dell’articolo 23, comma 3-bis con la possibilità di andare in gara con il progetto definitivo (costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso) per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.

Norma per la certezza del pagamento del progettista

Viene previsto che nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

Reintroduzione dell'incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A.

All’articolo 113, comma 2 le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”.

Soppressione per l'albo direttore lavori e collaudatori contraente generale sul quale si era recentemente espresso il Consiglio di Stato (leggi articolo).

Ad ogni modo, restiamo in attesa della bozza che sarà discussa a Palazzo Chigi per avere maggiori certezze su quei contenuti che, benché, puntuali potrebbero cambiare completamente la filosofia stessa del Codice.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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