Codice dei contratti: Per le modifiche, fumata grigia con approvazione “salvo intese”

Mentre nel comunicato stampa del Governo relativo al Consiglio dei Ministri n. 50 di ieri 20 marzo 2019 si legge che “Il Consiglio dei Ministri, su proposta ...

21/03/2019

Mentre nel comunicato stampa del Governo relativo al Consiglio dei Ministri n. 50 di ieri 20 marzo 2019 si legge che “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, norme per la semplificazione dell’attività edilizia in generale e scolastica in particolare e misure per eventi calamitosi", da fonti ufficiose si apprende che il citato decreto-legge è stato approvato con la clausola di significato politico “salvo intese” che val quanto dire che ieri non c’è stato accordo tra Lega e M5S sul testo. Per Matteo SalviniCosì non si sblocca niente”, affermando ai media che “Mancano tante opere da sbloccare. E manca un sostanzioso incentivo alla ripartenza dell'edilizia privata”.

Quindi, si potrebbe affermare che è stato approvato un decreto-legge il cui testo definitivo deve essere ancora definito. Oggi non possiamo parlare di un testo definito e per fare qualche ulteriore commento possiamo riferirci soltanto al testo circolato prima del Consiglio dei Ministri e da noi pubblicato ieri.

Ritorniamo, oggi, su due argomenti e precismente su quello che riguarda la cancellazione della soft law con un ritorno al passato di un Regolamento unico e sulle modifiche inserite ai contratti sotto soglia.

Per quanto concerne il ritorno al Regolamento unico non possiamo non notare come si arrivi al Regolamento unico ridimensionando il ruolo dell’Anac che mentre con l’attuale codice era dotata di poteri regolatori (linee guida ed altro) e di poteri di vigilanza, con le modifiche introdotte dal decreto-legge #sbloccacantieri e con la predisposizione di un unico Regolamento attuativo, sarà dotata, soltato dei poteri di vigilanza con la speranza che il lavoro svolto, puntualmente, in questi anni dall’Anac, relativamente ai poteri regolatori,  non vada perduto e sia utilizzato nel Regolamento unico per il quale occorre precisare che l’attuale testo del decreto-legge #sbloccacantieri prevede la pubblicazione con un “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’ANAC e la Conferenza Unificata, previo parere del Consiglio di Sato”. Riteniamo che ciò non sia possibile in quanto nella gerarchia delle fonti, i regolamenti sono norme di rango secondario e quindi, come tali, sono subordinati alle leggi ordinarie e disciplinano materie non regolamentate da leggi, o si limitano ad eseguirne le disposizioni. Relativamente al procedimento di adozione le norme prevedono che  il Consiglio dei ministri delibera l'adozione del regolamento che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica. Riteniamo, quindi, che l’approvazione del Regolamento unico debba avvenire non con D.P.C.M. ma con D.P.R. con iter di approvaione più rigido che non potrà mai rispettare i 90 giorni di limite massimo previsto come per altro si è verificato per i due precedenti regolamenti D.P.R. n. 544/1999 e D.P.R. n. 207/2010.

Per quanto concerne i contratti sotto la soglia comunitaria da notare come:

  • con le modifiche introdotte alla lettera b) del comma 2, ed alla lettera c) e con l’introduzione della lettera b-bis) sono recepite, a regime, le previsioni transitorie di cui all’art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuando un coordinamento tra le stesse (leggi articolo);
  • con l’integrale sostituzione del comma 5, nell’ottica della semplificazione e nel rispetto dell’articolo 56 della direttiva comunitaria 2014/24/UE, in analogia a quanto già avviene nei settori speciali, sia prevista, per i contratti sotto soglia, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all’art. 80, garantendo, al contempo, che detta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto possa essere aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla medesima stazione appaltante;
  • con l’inserimento del comma 6-ter in tema di DGUE, nei contratti sotto soglia, viene adottata la semplificazione nei sistemi e nelle procedure che prevedono una preliminare fase di ammissione/abilitazione, come nel caso del mercato elettronico e del sistema dinamico di acquisizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale, posto che il DGUE afferisce tipicamente alla fase del confronto competitivo e non anche alla preliminare fase di ammissione/abilitazione;
  • le modifiche introdotte al comma 7 siano funzionali alla sostituzione della soft law con un Regolamento unico del tipo di quello di cui al D.P.R. n. 207/2010, parzialmente ancora in vigore.

A cura di arch. Paolo Oreto

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