Codice dei contratti e sblocca cantieri: La legge di conversione in commissioni riunite 8a e 13a del Senato

Inizia oggi in Commissioni riunite 8a e 13a del Senato il percoso della conversione in legge dello Stato del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Dis...

29/04/2019

Inizia oggi in Commissioni riunite 8a e 13a del Senato il percoso della conversione in legge dello Stato del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” cosiddetto “Sblocca cantieri” che contiene, agli articoli 1 e 2, numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

E sono già trascorsi 11 dei 60 giorni disponibili: ricordiamo, infatti, che il decreto-legge m. 32/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 18/04/2019 e che l’ultimo giorno utile affinché la legge di conversione sia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale è il 17 giugno 2019, circa 3 settimane dopo le elesioni europee del 26 maggio.

Considerando che nelle prossime settimana il Senato non riuscirà, quais certamente, a licenziare il provvedimento e che è presumibile che il Parlamento nelle 3 settimane successive dovrebbe fermarsi per le elezioni europee, sembra che tutto si giocherà nelle 3 settimane successive alle elezioni europe e, quindi, soltanto dal 27 maggio al 16 giugno che viene di domenica; in tre settimane il provvedimento dovrà prima essere approvato dal Senato e, successivamente, dovrà essere approvato dalla Camera dei deputati senza nessuna modifica al fine di evitare che debba essere approvato nuovamente dal Senato.

Certo tutto è possibile ma il Governo, tra le pause di Pasqua, del 25 aprile, dell’1 maggio e delle elezioni europee, non ha scelto il periodo migliore per far si che un provvedimento di tale portata che introduce  81 modifiche in 33 articoli del Codice dei contratti, come è possibile notare dall’allegata tabella, abbia i tempi tecnici necessari per le opprtune riflessioni che portino alle necessarie ed opportune modifiche senza trovarsi sul collo il fiato della scadenza del provvedimento.

Il problema, a nostro avviso. più imprtante è quello del periodo transitorio legato alla ipotizzata sostituzione della soft law con un vero Regolamento unico che per assere realizzato ha necessità di modificare un numero di articoli molto più eseteso rispetto a quelli già modificati dal decreto-legge n. 32/2019 perché, come abbiamo fatto già osservare (leggi articolo), nelle condizioni attuali conviverebbe un “non Regolamento non unico” con una miriade di provvedimenti già adottati e da adottare unitamente, anche, a tutti quei provvedimenti che l’ANAC ha emanato in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

 A cura di arch. Paolo Oreto

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