Sottosoglia, nel nuovo Regolamento le procedure per l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi

Con l'entrata in vigore del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, una delle modif...

05/12/2019

Con l'entrata in vigore del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, una delle modifiche più interessanti e controverse introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) sono senza dubbio quelle relative all'articolo 36 (Contratti sotto soglia).

Dopo lo Sblocca Cantieri, dal 18 giugno 2019 la situazione relativa all'affidamento dei contratti sottosoglia si presenta nel seguente modo:

  • fino a 40.000 euro - Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (c.d. affidamento diretto "puro");
  • tra 40.000 e 150.000 euro - Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (c.d. procedura semplificata);
  • tra 150.000 e 350.000 euro - Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • tra 350.000 e 1.000.000 euro - Procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • oltre 1.000.000 euro - Procedura aperta

In particolare, l'affidamento dei contratti tra 40.000 e 150.000 euro ha creato un vero e proprio dibattito tra gli operatori del settore per comprendere il significato legislativo dell'ossimoro "Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi". Di cosa si tratta? di un affidamento diretto? di una procedura negoziata? o di una nuova procedura?

A rispondere a queste domande ci ha pensato il nuovo Regolamento del Codice dei contratti che oggi è in discussione al Ministero delle Infrastrutture per le osservazioni dei soggetti interessati. L'articolo 7 del nuovo Regolamento, relativo alle modalità di affidamento, prova a definire la procedura di affidamento prevista all’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, ovvero l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi.

In particolare, è previsto che:

  • la richiesta di tre preventivi da comparare sia effettuata in forma scritta, con modalità informale (aspetto poco chiaro);
  • si può procedere all’affidamento anche qualora sia pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello richiesto;
  • è facoltà della stazione appaltante ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori.

La richiesta di preventivi di lavori e l’atto con cui sono individuati gli operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture, contengono i requisiti previsti in base alle caratteristiche della prestazione ed il criterio di selezione adottato. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture tra 40.000 e 150.000 euro nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è facoltà della stazione appaltante nominare la commissione giudicatrice. Relativamente alla congruità dell’offerta si applica unicamente l’articolo 97, comma 6, ultimo periodo del Codice (La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa). In ogni caso, si procede alla verifica di cui all’articolo 95, comma 10, secondo periodo del Codice (Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) (il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16).

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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