Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei cantieri privati e pubblici

I nostri consigli per affrontare l'emergenza coronavirus COVID-19 all'interno dei cantieri privati e pubblici

di Gianluca Oreto - 13/03/2020

Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei cantieri privati e pubblici? è la domanda che ci pongono continuamente centinaia di utenti e a cui vogliamo provare a dare una risposta certi che la migliore proviene sempre dalle norme in vigore.

Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei cantieri privati e pubblici

In assenza di norme straordinarie, le figure principali cui è possibile far riferimento sono:

  • il datore di lavoro;
  • il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
  • il responsabile unico del procedimento.

Le norme che bisogna osservare sono:

  • l'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), l'art. 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), comma 1 lett. f) e il Titolo X del DLgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro);
  • l'art. 107 (Sospensione) del DLgs n. 50/2016 (Codice dei contratti);
  • l'art. 2087 del codice civile.

Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del TUSL

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
...
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;...

Art. 92, comma 1, lett. f) del DLgs. n. 81/2008

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
....
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008: Esposizione ad agenti biologici

Il titolo X del Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. Partiamo dalla classificazione del Coronavirus COVID-19 che ai sensi dell'art. 268 del TUSL rientrerebbe tra gli agenti biologici di gruppo 4 ovvero quelli che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

L'art. 2087 del Codice civile

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Le disposizioni dell'ANCE

L'argomento sospensione cantieri è stato trattato anche nel vademecum dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con il quale ha fornito le istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata per le imprese.

In riferimento all'edilizia privata sono fornite alcune indicazioni per evitare, che dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

In particolare, con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie l'ANCE suggerisce di:

  • presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:
    - rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei lavori);
    - sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
    - chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione;
  • indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza.

Alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione. In assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi della operatività dell’attività di impresa.

Nel caso di opere eseguite per conto di committente privato l'ANCE consiglia di comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente). Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.

Nella comunicazione occorre specificare:

  • il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa);
  • la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell’accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.).

La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.

Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

Emergenza Coronavirus COVID-19: ciò che non dice la norma resta al buonsenso

Oltre a quello che dice la norma e consiglia l'ANCE, credo di poter dire che il momento che stiamo vivendo non può essere normato nello specifico da nessuna norma ordinaria. In attesa che qualche misura straordinaria possa essere promulgata, cosciente che la salute venga prima di tutto, non posso far altro che rimandare al buonsenso dei professionisti e delle imprese affinché si possa affrontare con serenità una situazione senza precedenti.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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