Emergenza COVID-19: Il dPCM della Fase 2 con le nuove misure a partire dal 4 maggio

Firmato il Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 con le misure per la “Fase due” sull’allentamento del lockdown e le riaperture delle aziende

di Redazione tecnica - 27/04/2020

Ieri sera il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato, in una conferenza stampa durata oltre 40 minuti, le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due".

Firmato il d.P.C.M. 26 aprile 2020

Successivamente alla cabina di regia con regioni ed Enti Locali, è stato firmato, ieri sera, il Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 con le misure, per la “Fase due”, sull’allentamento del lockdown e le riaperture delle aziende.

Decreto costituito da 10 articoli e 10 allegati

Il Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 è costituito da 10 articoli e dai seguenti 10 allegati:

  • allegato 1 - Commercio al dettaglio
  • allegato 2 - Servizi per la persona
  • allegato 3 - Elenco Codici Ateco attività produttive industriali e commerciali non sospese
  • allegato 4 - Misure igienico-sanitarie
  • allegato 5 - Misure per gli esercizi commerciali
  • allegato 6 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
  • allegato 7 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei contieri
  • allegato 8 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffuzione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
  • allegato 9 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico
  • allegato 10 - Principi per il monitoraggio del rischio sanitario

precisando, preliminarmente, che i primi 5 allegati hanno la stessa struttura dei 5 allegati all’ancora vigente (sino al 3 maggio 2020) d.P.C.M. 10 aprile 2020.

Entra in vigore il 4 maggio e cessa il 17 maggio

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi, entrerà in vigore il 4 maggio 2020, sostituisce integralmente il d.P.C.M. 10 aprile 2020 ed è efficace sino al 17 maggio 2020 ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7,9 ed 11 che si applicano, dal 27 aprile 2020, cumulativamente alle disposizioni del predetto d.P.C.M. 10 aprile 2020.

Nel citato comma 9 è precisato che “Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”.

Le novità che entreranno in vigore il 4 maggio

Ma vediamo quali sono le novità che entreranno in vigore il 4 maggio prossimo.

Nessuna novità per il commercio al dettaglio e per isevizi alla persona, per lo meno sino al 17 maggio, perché i due allegati 1 e 2 confermano le aperture già in atto esistenti. L’allegato 3 contiene parecchie novità rispetto all’allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020, nell’allegato 4 c’è, poi, la novità della lettera m) relativa alla raccomandazione dell’utilizzazione, in tutti i contatti sociali, di una mascherina, anche di stoffa, come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitaria; per ultimo l’allegato 5 è identico mentre gli allegati dal 6 al 10 sono nuovi e contengono i protocolli precedentemente approvati ed i Principi per il monitoraggio del rischio sanitario.

Modifiche introdotte alle misure urgenti

Per quanto concerne, poi, le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, l’articolo 1 del nuovo d.P.C.M. 26 aprile 2020 ha la stessa struttura dell’articolo 1 del d.P.C.M. 10 aprile 2020 con un unico comma e varie lettere alcune delle quali modificate e, da un primo esame, le modifiche più importanti sono le seguenti:

  • modifica introdotta alla lettera a) con cui vengono considerati necessari, anche, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e non è più vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
  • modifica introdotta alla lettera e) con cui l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla citata lettera d); le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;
  • modifiche introdotte alla lettera f) al fine di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
  • modifiche introdotte alla lettera g) al fine di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;
  • modifica introdotta alla lettera i) con cui sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
  • modifica introdotta alla lettera aa) con cui viene inserita, relativamente ai servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la possibilità della ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Nuove attività produttive industriali e commerciali non sospese

Abbastanza modificato, poi, l’allegato 3 relativo alle attività produttive industriali e commerciali non sospese in cui vengono inserite nuove attività con i relativi Codici ATECO che, unitamente a quelle del precedente allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020, non saranno più sospese a partire dal 4 maggio prossimo; nell'elenco, quì di seguito proposto relativo alle bovità, sono riportate quelle attività o del tutto nuove rispetto a quelle di cui all'allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020 o per le quali è stata fatta l'estensione a tutto il relativo Codice ATECO, prima parzialmente non sospeso:

  • 08 - Estrazione di altri minerali da cave e miniere
  • 09 - Attività dei servizi di supporto all'estrazione
  • 12 - Industria del tabacco
  • 13 - Industrie tessili
  • 14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
  • 15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili
  • 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
  • 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
  • 24 - Metallurgia
  • 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
  • 26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
  • 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
  • 28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
  • 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
  • 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
  • 31 - Fabbricazione di mobili
  • 32 - Altre industrie manifatturiere
  • 41 - Costruzione di edifici
  • 43 - Lavori di costruzione specializzati
  • 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
  • 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
  • 65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
  • 66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivitò assicurative
  • 68 - Attività immobiliari
  • 78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
  • 80 - Servizi di vigilanza e investigazione
  • 82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
  • 95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa.

Successive nuove aperture relative alla Fase 2

Sarà necessario un ulteriore d.P.C.M. per definire nuove aperture ed il Presidente Conte, nella conferenza stampa, ha detto che:

  • il 18 maggio riapriranno i negozi di commercio al dettaglio ma, anche, i musei, le mostre e le biblioteche;
  • l’1 giugno riapriranno i bar, i ristoranti, i barbieri, i parrucchieri ed i centri estetici.

Pubblichiamo l’ultimo testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 unitamente agli allegati sia nella versione firmata (.pdf immagine) che in formato testo (.pdf testo).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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