Deroghe Edilizia scolastica: Descrizione dei poteri commissariali e relative norme

Le semplificazioni introdotte dall’art. 7-ter del D.L. n. 22/2020 consistono in nuovi poteri ad i Sindaci, in semplificazioni e deroghe al Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 22/06/2020

Il Ministero dell’Istruzione, a seguito della conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha predisposto un fascicolo contenente le norme di riferimento per l’edilizia scolastica.

Le semplificazioni introdotte dall’articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020 consistono in nuovi poteri ad i Sindaci, in semplificazioni e in deroghe a Codice dei contratti.

Nuovi poteri ai Sindaci

I nuovi poteri ad i sendaci introdotti dal citato art. 7-ter consistono in

  • promozione di accordi di programma e conferenze di servizi
  • poteri di impulso e sostitutivi per risolvere eventi ostativi alla realizzazione dei lavori
  • approvazione di progetti, d’intesa con i Presidenti delle regioni, che sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, ad eccezione di quelli relativi alla tutela ambientale e di beni culturali e paesaggistici

ovvero

  • approvazione di progetti con l’acquisizione dei pareri, visti e autorizzazioni nel termine di 30 giorni (art. 1, comma 260, della legge n. 160 del 2019).

Semplificazioni

  • credito d’imposta del 60 per cento per le spese di sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125 DL n. 34 del 2020)
  • esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all’ANAC, per le procedure di gara dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (art. 65 DL n. 34 del 2020)

Deroghe al Codice dei contratti

  • riduzione dei termini per stipula e approvazione dei contratti di appalto (art. 32 e 33 d.lgs. n. 50 del 2016)
  • deroga al ricorso alle centrali di committenza (art. 37 d.lgs. n. 50 del 2016)
  • riduzione dei termini minimi per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte (deroga all’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016)
  • semplificazione per la nomina delle Commissioni giudicatrici (artt. 77 e 78 d.lgs. n. 50 del 2016)
  • deroga al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per servizi di ingegneria e architettura pari o superiori a 40.000 euro (art. 95, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016)
  • semplificazioni per occupazioni di urgenza e espropriazioni di aree necessarie agli interventi (art. 7-ter, comma 3, DL n. 22 del 2020)
  • possibilità di ricorso all’art. 163 (procedure in caso di somma urgenza) fino a euro 200.000,00 e all’art. 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) fino alla soglia comunitaria (cfr. provvedimenti adottati dall’ANAC per emergenza Coronavirus).

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