Bonus casa e Superbonus 110%: quando si può chiedere il bonus mobili?

Bonus casa e Superbonus 110%: quando si può chiedere il bonus mobili? e quali sono gli adempimenti necessari?

di Redazione tecnica - 29/10/2020

Bonus mobili: il quadro normativo

Il bonus mobili è previsto dall'art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 che recita:

"Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".

Le detrazioni "di cui al comma 1" citate sono quelle relative ai seguenti interventi:

  • lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e quindi:
    • interventi di manutenzione ordinaria;
    • interventi di manutenzione straordinaria;
    • interventi di restauro e di risanamento conservativo;
    • interventi di ristrutturazione edilizia.
  • lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze e quindi:
    • interventi di manutenzione straordinaria;
    • interventi di restauro e di risanamento conservativo;
    • interventi di ristrutturazione edilizia.
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
  • relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  • relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
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