Tettoie e pertinenze: serve il titolo edilizio?

Il TAR per il Lazio offre nuovi spunti di riflessione sulla qualifica di una tettoia e sul titolo edilizio necessario

di Redazione tecnica - 13/11/2020

Tettoie e pertinenze: serve il titolo edilizio? la domanda potrebbe sembrare banale ma a contare la quantità di sentenze di ogni ordine e grado sull'argomento, si percepisce la difficoltà di inquadrare correttamente l'intervento edilizio.

Tettoie e pertinenze: nuova sentenza del TAR

Nuovi spunti di riflessione arrivano dalla Sentenza del TAR Lazio n. 11379 del 4 novembre 2020 che ci consente di approfondire l'argomento "tettoie" alla luce di un ricorso presentato per l'annullamento di un ordine di demolizione di 3 tettoie rispettivamente di 140, 220 e 190 metri quadrati, considerate dal Comune abusive e quindi da demolire.

Il ricorso presentato dall'impresa che le utilizzava per svolgere la sua attività (autofficina) era basato sulla considerazione che le opere erano state realizzate nel 2001, avevano "dimensioni medie", aperte sui lati, che non creavano volumi e dovevano considerarsi "opere pertinenziali".

Nuova costruzione, cosa si intende?

E' stata ormai consolidata dalla giurisprudenza la definizione di "nuova costruzione" con cui si intende la realizzazione di un manufatto "che, anche se non stabilmente fissato al suolo, è destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, senza che rilievi la sua eventuale precarietà strutturale, a meno che non sia rivolto ad uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti o specifici". Nel caso specifico, scrivono i giudici del Tar, "i manufatti in esame sono da considerarsi costruzioni essendo rivolti a soddisfare esigenze permanenti dell’attività di autofficina condotta sull’area del ricorrente".

Pertinenze, perché no

Secondo il Tar Lazio, non si può riconoscere, alle strutture oggetto del ricorso, una natura pertinenziale. "In primo luogo - si legge nella sentenza - la pertinenzialità di una tettoia ai fini edilizi ed urbanistici può sussistere solo laddove essa sia preordinata ad una oggettiva esigenza di un edificio principale, non già di una attività economica che viene svolta in gran parte all’aperto, dovendosi in questo caso propendere per un uso funzionale della tettoia del tutto autonomo e quindi suscettibile di essere valutato separatamente dal suolo (mancando peraltro un edificio principale al quale riferirsi)".

In ogni caso, "le tettoie delle quali si ordina la demolizione accedono alla costituzione di un ampio complesso lavorativo e produttivo, del quale rappresentano elemento essenziale, tanto da ospitare al loro interno ambienti a loro volta chiusi, adibiti ad uffici o altri luoghi di lavoro. E’ pertanto indubbia la natura di “nuove opere” di tali manufatti che, come tali, avrebbero necessitato di un corrispondente titolo edilizio". Ecco perché il ricorso è stato respinto e le tettoie e il magazzino andranno demoliti.

Tettoie: serve il permesso di costruire

Volendo concludere, è necessario distinguere la tettoia dal pergolato. Mentre quest'ultimo è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore che non comporta aumento di volumetria o superficie utile e "normalmente" non necessita di titoli abilitativi edilizi, la tettoia è uno spazio coperto aperto verso l'esterno e non suscettibile di completamenti quali mura perimetrali a chiusura, in quanto esaurentesi nell'insieme degli elementi strutturali e di copertura. La giurisprudenza è univoca nell’affermare che la realizzazione di una tettoia necessita di permesso di costruire quale “nuova costruzione”, comportando una trasformazione del territorio e dell’assetto edilizio anteriore; essa arreca, infatti, un proprio impatto volumetrico e, se e in quanto priva di connotati di precarietà, è destinata a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo, con conseguente incremento del godimento dell’immobile cui inerisce e del relativo carico urbanistico.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati