Abusi edilizi, prosecuzione attività abusiva e rumori molesti: nuovo intervento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione interviene su un ricorso presentato contro i rumori molesti di una pista di motocross realizzata abusivamente

di Redazione tecnica - 19/11/2020

Andiamo in una pista di motocross grazie ad una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 27993/2020) che tratta di rumori molesti, distanze dai luoghi sportivi alle abitazioni e costruzioni abusive.

Il ricorso

Il Tribunale di Arezzo aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un'area, concessa dal Comune di Arezzo, in cui era stata realizzata una pista da motocross per competizioni agonistiche. Il soggetto a cui sarebbe stata concessa l'area, come gestore dell'impianto, avrebbe causato, secondo l'accusa, frequenti rumori, fumi, schiamazzi e odori molesti che recavano disturbo ai residenti di una piccola frazione in provincia di Arezzo. Il Tribunale del Riesame, però, decidendo sull'appello proposto dal Pm contro il decreto del Gip, rigettava l'impugnazione cautelare. Verso questa ordinanza, è stato proposto ricorso in Cassazione.

Le dichiarazioni dei residenti

Secondo il Sostituto Procuratore, il Tribunale non avrebbe considerato le numerose dichiarazioni dei residenti vittima dei disturbi, ritenendo indispensabili elementi non necessari "come l'espletamento di una consulenza tecnica o la misurazione del rumore da parte della Polizia Giudiziaria, misurazione che rileva solo per l'integrazione dell'illecito amministrativo. In ogni caso, sarebbero state ignorate altre fonti probatorie, come la richiesta di intervento urgente dei cittadini al Sindaco di Arezzo del 2017 a fronte di una situazione gravemente disturbante; le sommarie informazioni del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune, che ha rimarcato che la pista insiste in area agricola e non è compatibile con il contesto urbano circostante e gli strumenti urbanistici; e infine i molteplici filmati dei denuncianti, non essendo ravvisabili carenze probatorie circa la distanza della pista dalle abitazioni, distanza qualificata come ridotta o modesta dai diretti interessati. E, comunque, il Tribunale avrebbe omesso di valutare anche l'annotazione di polizia giudiziaria relativa al superamento della soglia di normale tollerabilità".

Inoltre andavano considerate penalmente rilevanti le modifiche al terreno con tanto di livellamento per la realizzazione della pista. L'autorizzazione del 1992, oggetto del ricorso, infatti aveva natura provvisoria e il titolo abilitativo era in contrasto con gli strumenti urbanistici, secondo cui nelle zone agricole è consentita solo la costruzione di edifici pertinenti la conduzione di fondi rustici. Per cui la pista di motocross non può ritenersi legittima.

La legittimità del titolo autorizzatorio

Secondo la Cassazione il ricorso è fondato. Il Tribunale qualifica "come non meritevole di approfondimento" la questione sulla legittimità del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune di Arezzo nel 1992, limitandosi a richiamare in maniera del tutto generica una discordanza di opinioni tra due architetti incaricati, "senza spiegare in cosa consisterebbe questo ipotetico contrasto", ma soprattutto "senza considerare che l'accertamento, sia pure incidentale, sulla legittimità del titolo autorizzativo del 1992, a prescindere dal decorso della prescrizione di quella specifica condotta, risulta dirimente nel caso di specie, avendo il Tribunale ritenuto penalmente irrilevanti le opere successive, in quanto consistite esclusivamente in interventi di manutenzione e di livellamento della pista tramite l'utilizzo di ruspe".

Tutto avrebbe un senso, spiega la Cassazione "nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte secondo cui, in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente".

Dunque, nel caso analizzato, la valutazione del Tribunale avrebbe dovuto concernere non tanto la tipologia delle opere eseguite, certe nella loro esistenza, ma "la loro qualificabilità come prosecuzione di un'attività edilizia abusiva, il che avrebbe richiesto un puntuale e adeguato accertamento rispetto alla legittimità del titolo (peraltro "provvisorio") rilasciato nel 1992 dal Comune di Arezzo su un'area con destinazione agricola".

I rumori molesti

Sulla questione dei rumori molesti, il Tribunale "pur riconoscendo la pluralità di lamentele e rimostranze avanzate dagli abitanti dei terreni e delle costruzioni viciniori alla pista e univocamente orientate a fare emergere i disturbi provocati dall'intenso utilizzo della stessa", lo ha ritenuto insufficiente a ritenere ravvisabile il reato in mancanza di "qualsivoglia rilievo di tipo oggettivo", "essendo ciò riferito non solo all'omesso espletamento di una consulenza tecnica, considerata non imprescindibile - si legge nella sentenza della Cassazione - ma soprattutto in relazione a "rilievi o misurazioni effettuate sul posto dalla Polizia Giudiziaria, non essendo probanti i rilievi in pista eseguiti in assenza di corse o allenamenti. Allo stesso modo, il Tribunale ha valutato come non decisivi i filmati allegati all'esposto di uno dei denuncianti dai Carabinieri, i quali hanno contestualmente dichiarato di aver accertato che i rumori sono distintamente ascoltabili dalle vicine abitazioni, osservando in proposito sia che non era nota la distanza tra la pista e le abitazioni, sia che comunque non era provato il superamento della normale tollerabilità della situazione di molestia o di disturbo".

Non è richiesta la prova

Il Tribunale di Arezzo, per emettere la sua sentenza, si era soffermato su altri aspetti rispetto alla questione analizzata, come l'assenza di misurazioni tecniche dei rumori o la distanza dalle abitazioni delle persone offese (aspetto questo che peraltro in molti casi era facilmente ricavabile dagli stessi verbali di sommarie informazioni dei residenti della zona, dove si parlava di una distanza di poche centinaia di metri), "senza invece tener conto che, come chiarito da questa Corte - si legge nella sentenza - ai fini della configurabilità del reato, l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sicché risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità".

L'esclusione della configurabilità del reato "è stata dunque fondata su considerazioni che prescindono da un approfondito confronto con le molteplici risultanze investigative di non trascurabile pregnanza puntualmente segnalate dal Pm nell'appello cautelare e che, in ogni caso, non risultano coerenti con la fisionomia della contravvenzione contestata, la quale non richiede la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, con la conseguenza che la dimostrazione del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione".

Ecco perché andavano considerate le varie dichiarazioni dei soggetti residenti in zona sui rumori molesti, "eventualmente riscontrate anche da un accertamento in loco della Polizia Giudiziaria, accertamento che nel caso di specie invero non è mancato, come riconosciuto del resto dallo stesso Tribunale, che tuttavia ne ha sminuito la rilevanza in maniera assertiva, stigmatizzando l'assenza di misurazioni tecniche che tuttavia, come già in precedenza evidenziato, non appaiono assolutamente indefettibili, soprattutto in questa fase del procedimento penale". Ecco perché viene annullata l'ordinanza impugnata e si rinvia al Tribunale di Arezzo per un nuovo esame.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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