Appalti Pubblici Francesi: la presentazione delle candidature e delle offerte - Prima parte

Le imprese che partecipano alle gare in Francia devono presentare la loro candidatura e la loro offerta nei termini imposti dal Codice delle commesse pubbliche

di Aldo Sevino, Nicola Durazzo - 17/11/2020

Le imprese italiane che partecipano alle gare d'appalto in Francia devono, come le imprese francesi, presentare la loro candidatura e la loro offerta con le forme e nei termini imposti dal Codice delle commesse pubbliche.

Da parte loro, la Stazioni appaltanti devono procedere all'analisi delle candidature e delle offerte nel rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare di gara (regolamento della consultazione) e dal Codice delle commesse pubbliche.

Nell'ambito delle cosiddette procedure «ristrette» (come ad esempio la gara d’appalto ristretta), la procedura si svolge in due tempi ben distinti. Un primo passo consiste nel ricevere le candidature delle imprese che desiderano presentare un'offerta. In una seconda fase, le imprese la cui candidatura è stata selezionata, sono invitate a presentare la loro offerta.

In altre parole, in questo tipo di procedura, la fase di selezione delle candidature precede necessariamente la fase di presentazione e quindi di selezione delle offerte.

Al contrario, nel caso delle cosiddette procedura aperta (ad esempio la gara d'appalto aperta), anche se esiste una fase di esame delle capacità delle imprese distinta dalla fase di analisi delle rispettive offerte, tutti gli elementi presentati dall’impresa, e dunque sia la documentazione relativa alla candidatura dell’impresa sia quella relativa all’offerta vera e propria, sono ricevuti dalla Stazione appaltante contemporaneamente, a seguito di un’unica spedizione.

In linea di principio, l'analisi delle candidature avviene prima della fase di esame delle offerte. Ma il Codice delle commesse pubbliche permette alla Stazione appaltante di esaminare le offerte prima delle candidature . Quando si avvale di tale facoltà, l'acquirente deve procedere all'esame delle candidature in modo imparziale e trasparente, nello stesso modo in cui l'avrebbe fatto all’inizio del procedimento e senza che la sua valutazione sia influenzata dall'analisi delle offerte dei concorrenti precedentemente effettuata.

Per quanto riguarda precisamente le candidature, le disposizioni del codice delle commesse pubbliche fanno obbligo alla Stazione appaltante di controllare che:

  • le candidature siano pervenute entro i termini prescritti;
  • i candidati soddisfino le condizioni di partecipazione indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l’interesse alla partecipazione, in mancanza di tale bando o invito, nella documentazione di gara;
  • non esistano, in capo ai candidati, motivi di esclusione dalle procedure di aggiudicazione.

Tali controlli si effettuano in momenti e secondo modalità che possono essere differenti a seconda della procedura seguita, in particolare se l'acquirente ha deciso di fissare un numero massimo di candidati ammessi a partecipare alla fase successiva del procedimento di gara.

Domande pervenute oltre il termine

Affinché la loro candidatura (ed eventualmente la loro offerta) non venga esclusa, le imprese devono tassativamente trasmetterle prima della data e dell'ora limite fissate dalla Stazione appaltante nei documenti di gara.

Indipendentemente dal modo di trasmissione, si tiene conto soltanto dell'ora di arrivo del documento, esclusa l'ora di spedizione.

La Stazione Appaltante su questo aspetto non dispone di alcun potere discrezionale: essa deve escludere tutte le offerte o candidature pervenute oltre i termini previsti.

Il ritardo nella presentazione della candidatura o dell’offerta non può in alcun caso essere regolarizzato.

Spetta ai candidati accertarsi del corretto inoltro del loro fascicolo . Ovviamente è consigliabile, soprattutto in caso di gare d'appalto transnazionali, fare attenzione a non attendere l'ultimo momento per presentare la propria candidatura.

In caso di trasmissione in forma dematerializzata, conta la data e l'ora di ricevimento registrate sul profilo della Stazione appaltante. Le spedizioni il cui download è iniziato prima della data e dell'ora limite ma che non è stato completato entro il termine stabilito sono talvolta accettate dalla piattaforma, ma l'acquirente è tenuto a rifiutarle. Spetta quindi alle imprese attuare le contromisure necessarie ad ovviare ad eventuali difficoltà tecniche.

Le candidature e le offerte pervenute oltre i termini sono escluse

I termini di ricezione delle candidature e delle offerte fissati dal Codice delle commesse pubbliche sono termini minimi.

Spetta quindi all'acquirente fissare termini congrui e sufficienti, tenendo conto in particolare dell'importanza degli studi che i candidati devono realizzare.

I termini minimi sono calcolati in giorni di calendario e possono essere oggetto di proroga.

Se alcuni documenti della consultazione non sono pubblicati su un profilo di committente, il termine minimo per la ricezione delle offerte è aumentato di cinque giorni, salvo urgenza debitamente giustificata.

Analogamente, se le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di sopralluogo o previa consultazione in loco di documenti complementari, i termini per la ricezione delle offerte devono essere sufficienti a consentire a tutti gli operatori economici di prendere piena conoscenza di tutte le informazioni necessarie per elaborare le loro offerte.

Infine, il termine per la ricezione delle offerte è prorogato nei seguenti casi:

  • qualora un’integrazione di informazioni, necessaria all'elaborazione dell'offerta, richiesta in tempo utile dall'operatore economico, non sia stata fornita entro i termini previsti dal Codice delle commesse pubbliche;
  • quando vengono introdotte modifiche importanti ai documenti della consultazione. La durata della proroga è proporzionata all'importanza delle informazioni richieste o delle modifiche introdotte.

Data e ora limite di ricezione delle buste

L'avviso di pubblicità (il Bando) indica la data e l'ora limite di ricezione della busta, cioè la data e l'ora limite di ricezione delle domande e/o delle offerte trasmesse dagli operatori economici (Attenzione: l'ora indicata è l'ora locale corrispondente all'indirizzo fisico indicato nel bando).

I termini imposti dal Codice delle commesse pubbliche si calcolano nel modo seguente:

  • Data iniziale
    La data iniziale per il conteggio del termine è quella del giorno successivo alla data di invio dell'avviso di indizione di gara dalla Stazione appaltante al mezzo di informazione incaricato di assicurare la pubblicità; il giorno dell'invio alla pubblicità è escluso dal computo ;
  • Data finale
    Data finale di scadenza del termine è quella dell'ultimo giorno a mezzanotte. Se il termine scade di domenica o in un altro giorno festivo, la scadenza è rinviata al giorno successivo.

In caso di pubblicazione di un avviso i rettifica che introduca modifiche sensibili all'appalto iniziale, in particolare relativamente all'oggetto ed alla composizione dei lotti, il termine di ricezione delle offerte deve essere contato dalla data di spedizione dell’avviso di rettifica e non da quella dell’avviso.

Le candidature

Le direttive europee hanno completato l'elenco dei divieti di partecipazione alle gare e di presentazione delle offerte. Occorre distinguere due ipotesi:

  • I divieti obbligatori e generali di partecipazione alle gare e di presentazione delle offerte,
  • I divieti «facoltativi» rimessi alla valutazione delle Stazioni appaltanti.

Il Codice delle commesse pubbliche recepisce tutti questi nuovi divieti.

Al momento della candidatura, le imprese attestano sull'onore che non rientrano nel divieto di presentare partecipazione alle gare e di presentare offerte.

Le imprese devono dimostrare la loro capacità tecnica, finanziaria e professionale di eseguire l'appalto per il quale si sono candidate fornendo informazioni e documenti precisi. Benché la SOA come strumento generale di dimostrazione dei requisiti di partecipazione non esista in Francia, la produzione del certificato SOA italiano può essere uno degli strumenti atti a dimostrare tale capacità.

Inoltre, i committenti pubblici, per ogni contratto pari o superiore a 5.000 euro (IVA esclusa), devono controllare la situazione delle imprese per quanto riguarda la lotta contro il lavoro nero; tale controllo viene effettuato all'atto della candidatura e ogni sei mesi durante l'esecuzione dell'appalto.

Divieti obbligatori e generali di presentare candidature e offerte

Sono esclusi dalla partecipazione alle gare pubbliche (divieti obbligatori e generali di presentare candidature e offerte):

  • le persone che sono state oggetto di una condanna definitiva per uno dei reati di cui in particolare al codice penale o al codice generale delle imposte (frode, appropriazione indebita, riciclaggio, corruzione, mancato pagamento di imposte, infrazioni alla legislazione fiscale ... o procedure equivalenti nel diritto italiano);
  • le persone che non hanno presentato le dichiarazioni in materia fiscale o contributiva o che non hanno versato le relative imposte e contributi;
  • le persone che:
    a) risultano assoggettate a procedura di liquidazione giudiziaria (o procedura equivalente nel diritto italiano: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa),
    b) che sono oggetto di un divieto di gestire (o di un procedimento equivalente nel diritto italiano),
    c) sono state ammesse all'amministrazione controllata e che non sono abilitate a proseguire le loro attività per la durata prevedibile di esecuzione dell'appalto (o procedura equivalente nel diritto italiano).
  • le persone che:
    a) sono state sanzionate per inosservanza degli obblighi previsti nel codice del lavoro;
    b) al 31 dicembre dell'anno precedente quello di avvio della procedura non hanno attuato l'obbligo di negoziazione sugli obiettivi di parità professionale donne/uomini;
    c) sono state condannate all’interdizione alla partecipazione agli appalti pubblici a titolo definitivo o per una durata di cinque anni o le persone fisiche condannate alla pena dell’esclusione dagli appalti pubblici. Le esclusioni non si applicano quando la persona ha regolarizzato la propria situazione o in caso di ottenimento di una sospensione;
    d) che sono oggetto di una misura di interdizione dai contratti amministrativi in virtù di una decisione amministrativa (infrazione in materia di lavoro illegale).

Le Stazioni appaltanti possono, a titolo eccezionale, autorizzare un operatore, a cui sarebbe vietato presentare offerte, a partecipare ad una procedura a condizione che:

  • ciò sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale,
  • l'appalto in questione possa essere affidato unicamente a tale operatore,
  • e che una sentenza definitiva di uno Stato membro dell'Unione Europea non escluda espressamente l'operatore interessato dagli appalti pubblici.

D'altra parte, le imprese dichiarano sull'onore di essere in regola, nel corso dell'anno che precede quello nel corso del quale ha luogo la consultazione, con riferimento agli articoli da L 5212-1 a L 5212-11 del codice del lavoro concernente l'occupazione dei lavoratori diversamente abili.

Nuovi divieti “facoltativi” alla presentazione di candidature e offerte

Le Stazioni appaltanti possono escludere dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto:

  • gli operatori economici che, nei 3 anni precedenti, siano stati sanzionati per una grave o persistente inadempienza contrattuale nell'esecuzione di un precedente appalto pubblico (risarcimento danni, risoluzione o sanzione analoga);
  • gli operatori economici che hanno operato per influenzare il processo decisionale dell'acquirente pubblico o per ottenere informazioni riservate (ottenendo indebiti vantaggi nel corso del procedimento) o che hanno fornito informazioni fuorvianti (che possono avere un'influenza determinante sulle decisioni di esclusione, di selezione o di aggiudicazione);
  • gli operatori economici che, attraverso la loro partecipazione preliminare diretta o indiretta alla preparazione della procedura di aggiudicazione, hanno avuto accesso a informazioni suscettibili di creare una distorsione della concorrenza;
  • gli operatori economici nei confronti dei quali la Stazione appaltante disponga o di elementi di prova sufficienti o di una serie di indizi gravi, seri e concordanti che consentano di ritenere che essi abbiano raggiunto un'intesa con altri operatori economici allo scopo di falsare la concorrenza;
  • gli operatori economici che con la loro candidatura creino una situazione di conflitto di interessi. Si tratta, in quest’ultimo caso, di qualsiasi situazione in cui una persona (funzionario, tecnico, dirigente, pubblico amministratore, ecc.) che partecipa o che può influenzare lo svolgimento del procedimento abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale finanziario, economico o di qualsiasi altro che possa compromettere la sua imparzialità o indipendenza nel procedimento.

Tuttavia, un operatore economico non può essere escluso per questi motivi:

  • se egli ha dimostrato con qualsiasi mezzo, entro un termine ragionevole assegnatogli dalla Stazione appaltante, che la sua professionalità e affidabilità non possono essere messe in discussione,
  • e, se del caso, che la sua partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico non può pregiudicare la parità di trattamento.

Documenti e informazioni da fornire per valutare le capacità tecniche, finanziarie e professionali dei candidati

Le condizioni di partecipazione alle procedure di aggiudicazione devono essere tali da garantire che i candidati dispongano:

  • dell'idoneità ad esercitare l'attività professionale,
  • della capacità economica e finanziaria o delle capacità tecniche e professionali necessarie all'esecuzione dell'appalto.

Si ribadisce che tali condizioni di partecipazione devono essere collegate e proporzionate all'oggetto dell'appalto pubblico o alle sue condizioni di esecuzione.

Tali condizioni di partecipazione e i mezzi di prova accettabili (documenti da fornire) sono indicati nell'avviso di indizione di gara o nei documenti della consultazione.

Le imprese candidate possono avvalersi delle capacità di altri operatori economici, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami che l'uniscono a detti operatori.

L'acquirente può esigere che gli operatori economici interessati siano solidalmente responsabili nella misura necessaria alla buona esecuzione dell'appalto.

L'acquirente che constati la mancanza o l'incompletezza dei documenti o delle informazioni richiesti nella fase di candidatura può chiedere a tutti i candidati interessati di completare il loro fascicolo di candidatura entro un termine adeguato e identico per tutti.

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A cura di Maître Aldo SEVINO
Avvocato presso il Foro di Lione (Francia) e avvocato stabilito presso il Foro di Torino
Studio ASEA

Avvocato Nicola DURAZZO
Avvocato presso il Foro di Torino
Studio DURAZZO PELLIZZARO

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