Revoca o sospensione ordine di demolizione: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione chiarisce quanto è possibile la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione in presenza di un'istanza di sanatoria edilizia

di Redazione tecnica - 27/01/2021

In tema di abusi edilizi, la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione può essere disposta dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione che lo renderebbero incompatibile.

La sentenza della Corte di Cassazione

Quali sono queste "situazioni" che possono rendere incompatibile un ordine di demolizione o di rimessa in pristino dello stato dei luoghi? È una domanda a cui hanno risposto tribunali di ogni ordine e grado a cui si aggiunge la sentenza n. 2930 del 25 gennaio 2021 emessa dalla Corte di Cassazione.

Nel nuovo caso affrontato dai giudici di cassazione, si parla di una richiesta di sospensione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, non accolta dalla Corte d'appello. In cassazione il ricorrente aveva puntato la sua difesa su una delibera comunale, non tenuta in considerazione dal primo giudice, che, con riferimento ai pregressi abusi edilizi aveva previsto un piano di recupero dell'intero insediamento con possibile sanatoria di tutte le opere abusive ricadenti nell'area, mediante l'adozione di una speciale variante diretta al recupero urbanistico dei nuclei abusivi.

Delibera che il giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto irrilevante perché successiva alla realizzazione dell'intervento edilizio, avendo, al contrario, la delibera proprio quale oggetto la sanatoria degli abusi precedentemente commessi.

Revoca o sospensione dell'ordine di demolizione

Come è ormai pacifico, la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo in caso di accertamento di una situazione che lo renderebbe incompatibile, come:

  • la presentazione di una istanza di condono;
  • un provvedimento di condono;
  • un provvedimento che conferisce all'immobile una diversa destinazione.

A fronte di una istanza di sospensione dell'ordine di demolizione il giudice dell'esecuzione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed,in particolare:

  • ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
  • nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso, avendo l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili.

I tempi di definizione del procedimento amministrativo

Nel caso di specie, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno rilevato che non risulta allegato da parte della ricorrente, al di là della adozione della delibera comunale di perimetrazione dei nuclei abusivi da parte del Consiglio comunale, la definizione in tempi brevi della procedura per la sanatoria degli individuati nuclei abusivi che passa necessariamente dalla conclusione dell'iter amministrativo, segnatamente dall'adozione della variante speciale che autorizza la presentazione di una istanza di concessione edilizia in sanatoria, oltre che dalla sussistenza dei presupposti di compatibilità del manufatto abusivo con la nuova programmazioni urbanistica.

L'assenza di allegazioni priva il ricorso della necessaria specificità e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per questo motivo, il ricorso non è stato accolto e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi confermato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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