Sismabonus case antisismiche: occhio alla data di inizio della procedura autorizzatoria

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi alle conseguenze dell’asseverazione tardiva per la fruizione del sismabonus case antisismiche

di Redazione tecnica - 12/01/2021

La mancata presentazione insieme al titolo edilizio dell’asseverazione tecnica sulla riduzione della classe di rischio sismico attesa fa perdere il diritto al sismabonus case antisismiche?

Sismabonus case antisismiche: risponde l’Agenzia delle Entrate

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 31 dell’11 gennaio 2021 ad oggetto “Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Sismabonus acquisti case antisismiche”.

Ricordiamo, infatti, che l’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 ha esteso il cosiddetto sismabonus agli interventi, realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. In particolare, è previsto che la detrazione spetta all'acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Il Sismabonus case antisismiche

Diversamente dal sismabonus “ordinario” previsto dai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2016, il sismabonus c.d. case antisismiche previsto dal comma 1-septies si differenzia in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari. In particolare, la detrazione di cui al citato comma 1-septies riguarda gli interventi edilizi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

L’asseverazione tecnica

Con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 1-quater dell'art. 16 del D.L. n. 63/2016, ammessi al sismabonus (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data. Anche ai fini della detrazione oggetto dell'istanza, l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultino avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

La norma prevede pure che contestualmente alla richiesta del titolo sia presentata una asseverazione tecnica del progetto strutturale.

Cosa accade in caso di asseverazione tecnica non contestuale al titolo?

Per rispondere a questa domanda occorre individuare la zona sismica e la data di presentazione del titolo edilizio. Infatti, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota n. 4260 del 5 giugno 2020, ha chiarito che il comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 "tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari".

In definitiva, le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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