Sismabonus case antisismiche: l'Agenzia delle Entrate risponde a vari quesiti

Le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla detrazione fiscale prevista dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 c.d. sismabonus

di Redazione tecnica - 13/01/2021

Sismabonus case antisismiche, cambio di destinazione d'uso, asseverazione riduzione rischio sismico, vincoli temporali e beneficiari. C'è questo e tanto altro ancora nella risposta 8 gennaio 2021, n. 19 che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente reso rispondendo a tanti i quesiti posti in merito alla detrazione fiscale prevista dall'art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Sismabonus acquisti: l'interpello all'Agenzia delle Entrate

Il caso in esame riguarda l'interpello presentato da una società che sta realizzando alcuni interventi di ristrutturazione di fabbricati. Per questo ha chiesto lumi all'Agenzia delle Entrate su diverse tematiche che ci consentono di fare un vero e proprio approfondimento sul cosiddetto sismabonus casa antisismiche in merito:

  • alla possibilità di fruire del beneficio fiscale per un fabbricato classificato C/3 (Laboratori per arti e mestieri e, quindi, ad uso non abitativo), ma che viene trasformato in edificio con destinazione abitativa;
  • al deposito del progetto per gli interventi del rischio sismico, avvenuto in data successiva alla presentazione della Scia "architettonica", ma in allegato alla presentazione della Scia "sismica" e quindi prima dell'inizio ufficiale dei lavori;
  • alla data di vendita degli immobili demoliti e ricostruiti;
  • ai beneficiari.

Cosa dice la normativa

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato l'articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, previsto dall'articolo 46-quater del D.L. n. 50/2017 e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha esteso il sismabonus acquisti anche alle zone a rischio sismico 2 e 3 (fino a quel momento era valido solo per la zona sismica 1).

Entrando nel dettaglio è previsto che se gli interventi sono realizzati nei comuni che ricadono in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e hanno funzione, attraverso la demolizione e la ricostruzione degli edifici, di ridurre il rischio sismico, e sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni previste (c.d. sismabonus) spettano all'acquirente delle unità immobiliari nella misura del 75 per cento (riduzione di una classe di rischio sismico) e dell'85 per cento (riduzione di due classi di rischio sismico) del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

In questo caso, dunque, l'agevolazione spetta agli acquirenti delle nuove unità immobiliari ed è in vigore dall'1 gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2021.

Cambio di destinazione d'uso

Per l'Agenzia delle Entrate nessun dubbio: si può beneficiare del sismabonus anche nel caso in cui sia stato fatto un cambiamento d'uso delle unità immobiliari. Sismabonus che vale, precisano gli uffici, anche in caso di acquisto, oltre che dell'unità principali, delle pertinenze, anche se accatastate separatamente. Sarà cura dell'impresa che sta realizzando i lavori, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori alienare e assegnare l'immobile. Ma, dice l'Agenzia, "affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista", è necessario "che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021".

Sismabonus e società

Ma una società può beneficiare del sismabonus? Sì, dice l'Agenzia, questo perché la normativa è finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio". Sono dunque agevolabili gli interventi eseguiti da titolari di reddito d'impresa sugli immobili posseduti o detenuti a prescindere dalla loro destinazione. Non si possono cumulare due agevolazioni sullo stesso intervento, però, precisano gli uffici: quindi il sismabonus non può essere aggiunto a quelli previsti all'art. 3, comma 1, lettera d), DPR 380/2001.

Qualificazione edilizia e aumento volumetrico

Solo il comune in cui si sono realizzati i lavori può decidere la qualificazione edilizia, unico, insieme al altri pochi enti territoriali, a poter assegnare una classificazione urbanistica. C'è da precisare, però, dicono dall'Agenzia che possono fruire del sismabonus anche gli interventi "di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente". La disposizione, pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

Superbonus e case antisismiche

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione spetta nella misura del 110 per cento. Queste nuove disposizioni si affiancano e non sostituiscono quelle già esistenti, come l'ecobonus o il sismabonus. Il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Il superbonus può essere convertito sotto forma si sconto sul corrispettivo dovuto, oppure si potrà effettuare la cessione del credito.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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