Sismabonus 110%: occhio alla zona sismica

L’Agenzia delle Entrate chiarisce la competenza relativa al requisito che l’immobile si trovi in zona sismica 1, 2 o 3 per poter fruire del sismabonus 110%

di Redazione tecnica - 01/02/2021

Per poter fruire della detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus 110%) è necessario che l’edificio sia ubicato in una delle zone sismica 1, 2 o 3 di cui all’OPCM n. 3274/2003. Viene, quindi, esclusa la zona sismica 4.

Sismabonus e zona sismica

Cosa accade, però, se una Regione ha previsto una classificazione diversa? È il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 25 dell’8 gennaio 2021 con la quale si è trovata a rispondere ad un contribuente che vorrebbe accedere alla detrazione fiscale prevista dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus acquisti), nella sua versione potenziata dall’art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio. Il problema, però, è che il suo immobile insiste in un territorio che la Regione ha classificato come “zona sismica 3B”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Dopo avere chiarito i presupposti normativi previsti per accedere al superbous (nelle sue due versioni eco e sismabonus), l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che l’equiparazione di diverse sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B alle zone sismiche 1, 2 e 3 non rientra tra le sue competenze.

Per verificare la corrispondenza alle zone sismiche previste dall’OPCM n. 3274/2003 l’istante dovrà rivolgersi all’Ente territoriale competente.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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