Dalla concessione all'abuso edilizio: visione complessiva e non atomistica delle opere

Il Consiglio di Stato chiarisce che la valutazione di un abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate

di Redazione tecnica - 02/03/2021

Una concessione edilizia, con una spiegazione ben chiara di quello che doveva essere realizzato, e una realtà dei fatti completamente difforme. Fantasia o realtà anche frequente? Se ne parla (chiaramente) nella nuova sentenza n. 1148/2021 del Consiglio di Stato, che ci consente di approfondire l'argomento.

Dalla concessione all'abusivismo

Propone ricorso il titolare di una società che aveva chiesto e ottenuto da un'amministrazione comunale la concessione per installare una struttura prefabbricata da destinare a "bar-ristoro". Nella concessione venivano chiaramente spiegate le opere che sarebbero dovute essere realizzate. Nel corso del sopralluogo effettuato dal'amministrazione comunale a distanza di 16 anni, il comune verificava la non coerenza con quanto autorizzato e inviava una ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi. Di contro, il titolare della ditta, presentava al comune una Scia per attività di parcheggio per autoveicoli e camper. Scia che il comune riteneva non valida.

No alla visione "parcellizzata" degli abusi

Secondo i giudici del consiglio di Stato, il titolare della società non può pretendere che l'amministrazione comunale abbia una "visione parcellizzata" degli abusi, ossia li valuti singolarmente. Scrivono i giudici: "La descrizione dello stato dei luoghi restituisce una situazione del tutto difforme da quella oggetto di concessione, come risulta facilmente evincibile da quanto previsto in sede di concessione e dal successivo accertamento su cui si basa l’ordinanza di demolizione". E aggiungono: "La valutazione di un abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate con la conseguenza che non è possibile scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante considerato, ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni". Questo vuol dire, spiegano i giudici, che l'amministrazione comunale non si può concentrare su un singolo abuso, ma "trattandosi di opere che conferiscono all’immobile in questione oltre che caratteristiche planivolumetriche del tutto difformi rispetto all’assentito manufatto, anche una diversa funzione, trasformandolo da struttura precaria, che deve essere smontata annualmente a struttura stabilmente ancorata su suolo demaniale", l'ordinanza di demolizione è coerente e legittima.

Nessuna trasformazione del territorio

Non vale nemmeno il tentativo di dimostrare che, visto che l'autorizzazione per il "bar-ristoro" è stata validata su un territorio classificato, dal punto di vista urbanistico, come "E6-Campeggi", segnerebbe un'automatica trasformazione del territorio. La questione è legata ai teli ombreggianti posizionati. Secondo il titolare la concessione non fa differenza tra teli ombreggianti per le auto o l'installazione di docce. Ma non è così, dicono i giudici che applicano il "principio della valutazione complessiva delle opere realizzate". In effetti, si legge nella sentenza, "l’effettiva trasformazione del suolo non può che dipendere dall’insieme dei singoli abusi". Infatti, tramite i teli ombreggianti è stata realizzata un'ampia area destinata a parcheggio degli autoveicoli e tramite le docce si è creato un servizio ulteriore completamente avulso all'attività di bar-ristoro autorizzata con la concessione comunale. Quindi, dicono i giudici, "si tratta all’evidenza di attività edilizia del tutto prive dei necessari titoli edilizi, che comportano un mutamento di destinazione d’uso delle aree in questione". Non si può nemmeno prendere in considerazione il DPR n. 31/2017, in quanto le opere realizzate non sono per nulla di facile amovibilità" e ciò comporta "la necessità di autorizzazione paesaggistica contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti". Il ricorso è stato respinto e le opere demolite.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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