AVVALIMENTO

Con l’articolo 49 del nuovo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" in attesa della firma del Presidente della repubblica e della succe...

10/04/2006
Con l’articolo 49 del nuovo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" in attesa della firma del Presidente della repubblica e della successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale viene recepito nell’ordinamento della repubblica italiana l’istituto dell’avvalimento rilevabile in ambito europeo negli articoli 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE e nell’articolo 54 della direttiva 2004/17/CE.
A differenza, però, dalle regole dettate dalle due direttive vengono aggiunti alcuni paletti volti a evitare manovre elusive, turbative di gara e infiltrazioni di associazioni criminali o comunque di soggetti che non potrebbero partecipare in proprio alle procedure di affidamento.

Con l’articolo 50, poi, che recepisce l’articolo 52 della direttiva 2004/18/CE e l’articolo 53 della direttiva 2004/17/CE, viene disciplinato l’avvalimento ai fini della attestazione SOA.
In particolare vengono previste due forme di avvalimento:
  • in occasione di ogni singola gara (art. 49 del nuovo Codice);
  • in sede di qualificazione Soa (art. 50 del nuovo Codice).
Ricordiamo che l’istituto dell’avvalimento , consiste nel principio secondo cui un imprenditore ha facoltà, nella partecipazione ad una gara di appalto, di fare affidamento sulla capacità economica e tecnica di altro imprenditore, alla condizione che dimostri all’ente appaltante che disporrà in concreto di dette capacità, dandone prova attraverso, per esempio, la presentazione di un impegno, da parte dell’impresa di cui il concorrente intende avvalersi, di mettere tali capacità a disposizione dell’impresa concorrente.
Tale disposizione riguarda le ipotesi dei requisiti da dimostrare in occasione della singola gara (attestazione Soa, ovvero l’ulteriore requisito della cifra di affari da richiedere per gli appalti di importo superiore a 20.658.276 euro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000).

Nel caso, invece, dei requisiti da dimostrare per ottenere la certificazione SOA, l’impresa che chiede l’attestazione può avvalersi dei requisiti di altra impresa, ma alle seguenti condizioni:
  • che sia l’impresa "avvalente" sia l’impresa "avvalsa" facciano parte dello stesso gruppo;
  • che l’impresa "avvalente" dia prova all’autorità o all’organismo di certificazione che disporrà in concreto dei requisiti di idoneità dell’impresa "avvalsa";
  • che tale prova di disponibilità sia data per l’intera durata di validità della certificazione;
  • che il possesso dei requisiti dell’impresa "avvalsa" permanga per tutta la durata di validità della certificazione.
In conclusione vale la pena precisare che con il nuovo istituto dell’avvalimento si viene a creare una responsabilità solidale tra concorrente ed impresa che presta i requisiti ma anche la libertà della stazione appaltante di determinare le modalità di avvalimento.
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