Agenzia delle Entrate: Sì al credito d’imposta canone negozi per il locale sconosciuto al Catasto

La misura agevolativa dà un contributo a chi ha dovuto chiudere l’attività pur pagando il costo dell’affitto e, quindi, prescinde dall’inquadramento immobiliare

di Redazione tecnica - 17/09/2020

Il locale commerciale non iscritto in Catasto, perché extraterritoriale, non ostacola l’accesso all’agevolazione e l’eventuale cessione al locatore del relativo bonus previsto dal decreto “Rilancio” a sostegno degli operatori che hanno continuato a pagare i canoni di affitto degli immobili non utilizzati nel periodo di lockdown. L’Agenzia, con la Risposta 16 settembre 2020, n. 364, chiarisce che ai fini del beneficio rileva la destinazione dell’immobile.
Il chiarimento è richiesto da una società, con sede legale e operativa in Italia, che a causa dell’emergenza da Covid-19, ha dovuto appunto abbassare la serranda dell’attività commerciale svolta presso un locale in affitto, non accatasto e non accatastabile, perché extraterritoriale e di proprietà dello Stato del Vaticano.

Requisiti per fruire del credito d’imposta

L’istante ha i requisiti per usufruire del credito d’imposta introdotto dall’articolo 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020,  n. 34 (decreto “Rilancio”) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a parziale risarcimento dei canoni versati dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per la locazione degli immobili rimasti chiusi nei mesi dell'emergenza sanitaria. L’agevolazione spetta soltanto per i locali adibiti allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e turistica.
L’azienda che ha presentato l’interpello chiede conferma della possibilità di accedere al bonus ed eventualmente cedere il credito d’imposta anche nel suo caso, visto che il negozio in questione non è accatastato né accatastabile perché è extraterritoriale. La società precisa che il contratto di locazione, stipulato in base agli accordi tra Italia e Vaticano, è stato redatto e registrato secondo le disposizioni del codice civile e le disposizioni dell’ordinamento interno.

Circolare n. 14/2020

Con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14, ricorda il documento di prassi,  l’Agenzia delle Entrate, oltre a precisare che il beneficio spetta soltanto per i locali destinati alle attività individuate dalla norma agevolativa, spiega che i beneficiari della misura anziché fruire direttamente del credito d’imposta tramite compensazione in dichiarazione dei redditi, possono cederlo ai locatori o concedenti o a terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 6 dell’articolo 28, e articolo 122, comma 2, lettera b). 
Ai fini del beneficio, osserva quindi l’amministrazione, non rileva l’inquadramento immobiliare ma la destinazione del locale. Per quanto riguarda la vicenda esaminata, da quanto detto dall’istante, il negozio oggetto dell’interpello è destinato a una delle attività per cui spetta il bonus. Di conseguenza, in presenza degli altri presupposti previsti dall’agevolazione, l’istante può usufruire del contributo anche se il negozio non risulta in Catasto e, se preferisce, può "passarlo" al locatore.

Rinvio al Provvedimento 1 luglio 2020

Per quanto riguarda quest’ultima eventualità, la riposta n. 364/2020, oltre a riportare quanto previsto dal punto 2, comma 5-bis dell'articolo 28 del Dl n. 34/2020 e cioè che "in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone",  rinvia al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020, con il quale sono state fissate le modalità di comunicazione all’amministrazione finanzia della cessione del bonus.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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