Agevolazione Prima Casa, nuova sentenza della Corte di Cassazione

Revocati i benefici “prima casa” se l’acquirente, al momento del rogito, è in possesso di un altro fabbricato (accatastato in A/2) anche se destinato ad uso ...

06/09/2017

Revocati i benefici “prima casa” se l’acquirente, al momento del rogito, è in possesso di un altro fabbricato (accatastato in A/2) anche se destinato ad uso ufficio.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 19255 del 2 agosto 2017 che ha cassato una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione di prime cure favorevole al contribuente, ammettendo la possibilità di fruire del beneficio per la prima casa poiché l'immobile di cui egli era già proprietario risultava "destinato ad uso ufficio" — segnatamente, "studio professionale" — e "quindi l'acquisto di altro immobile, nello stesso comune, per uso abitativo, legittimamente poteva godere delle agevolazioni, atteso il fatto che la legge non si riferisce all'accatastamento dell'immobile acquistato, ma alla destinazione data all'immobile stesso.

Gli ermellini hanno ricordato che in tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, nota seconda bis, tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo vigente ratione temporis) condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà "di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare" senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile", presente invece nella precedente formula ione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso.

Nel caso di specie, al momento del rogito l'immobile già di proprietà del contribuente aveva una classificazione catastale abitativa (A/2), sicché non vi era ragione di annullare gli atti di liquidazione delle maggiori imposte dovute a seguito di decadenza dalle agevolazioni in questione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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