Agevolazione prima casa, dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sull'utilizzo del credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito relativo all'utilizzo del credito di imposta maturato relativamente alle agevolazioni prima casa

di Redazione tecnica - 23/07/2020

In caso di mancato utilizzo delle agevolazioni prima casa per compravendita soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'eventuale credito di imposta come può essere utilizzato in alternativa?

Agevolazione prima casa e credito d'imposta: la domanda all'Agenzia delle Entrate

È questa la domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta 22 luglio 2020, n. 223 resa in riferimento all'interpello proposto da un contribuente che riguarda le possibilità di utilizzo del credito di imposta relativo alle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa.

In particolare, il contribuente ha rappresentato di avere acquistato una porzione di un'immobile abitativo fruendo delle agevolazioni prima casa, con l'impegno di vendere, entro un anno dalla data di acquisto, un'altra porzione di immobile abitativo di cui era proprietaria e sulla quale aveva precedentemente fruito delle agevolazioni prima casa. Nell'atto di acquisto agevolato della nuova abitazione è stato riconosciuto un credito d'imposta del quale, però, non ha potuto fruire in sede di rogito notarile in quanto la suddetta compravendita era soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, l'istante ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia - afferma l'istante - è stato possibile recuperare solo una parte del credito, in quanto non vi era sufficiente capienza per poterlo recuperare totalmente. Fatte tali premesse, l'istante, chiede se acquistando un immobile per la villeggiatura potrà utilizzare il credito d'imposta residuo per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all'atto di compravendita del citato immobile.

Agevolazione prima casa e credito d'imposta: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Dopo aver ricordato l'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato un suo precedente intervento in cui ha chiarito che il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

  • per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.

Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.

Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I del citato TUR, l'espressa richiesta del beneficio con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito.

Nell'ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Dunque, nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto secondo le altre modalità prescritte dal citato articolo 7. Con riferimento al caso in esame, in cui l'interpellante non potendo utilizzare il credito d'imposta per l'atto di acquisto, in quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell'Irpef, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'istante può chiedere di poter utilizzare il residuo del proprio credito d'imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per lo stipulando atto di compravendita.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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