Aggiornamento Professionisti Antincendio: necessaria la formazione a distanza (FAD)

Dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e a meno di un anno dalla scadenza del primo quinquennio di riferimento dopo il quale sarà necessario effettua...

20/11/2015
Dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e a meno di un anno dalla scadenza del primo quinquennio di riferimento dopo il quale sarà necessario effettuare l'aggiornamento per i professionisti che si occupano di Antincendio, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha fatto il punto della situazione rilevando un dato abbastanza preoccupante: secondo una previsione verosimile il 40-50% degli ingegneri iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno non ottempereranno all'obbligo di aggiornamento, incorrendo nella sospensione dagli elenchi.

Ricordiamo, infatti, che la formazione e l'aggiornamento dei professionisti che si occupano di antincendio sono regolati dal D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139". In particolare, l'art. 7 del DM (Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno) richiede, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, che i professionisti debbano effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto, per coloro già iscritti a tale data. Per questo motivo, considerato che il DM è stato pubblicato sulla G.U. n.198 del 26 agosto 2011, i professionisti avranno tempo fino al 27 agosto 2016 per completare il loro primo aggiornamento quinquennale.

Come previsto dall'art. 3 del DM 05/08/2011, possono iscriversi negli elenchi i professionisti iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso. Secondo i rilievi del CNI gli Ingegneri rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti (53%) con una tendenza all'aumento nel tempo, sia in termini assoluti che percentuali: 43-232 ingegneri professionisti antincendio nel 2011, n. 46.851 nel settembre 2015.

Ma il dato più allarmante è dato dal fatto che tutte le categorie professionali, sommando la formazione già erogata con quella che verrà organizzata entro agosto 2016, prevedono di non riuscire a soddisfare la richiesta di tutti gli iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno. E per questo motiv il CNI ha ritenuto necessario verificare la possibilità (come già accade per l'aggiornamento del coordinatore per la sicurezza) di prevedere eventi anche in modalità a distanza (FAD).

L'analisi del CNI ha evidenziato le seguenti considerazioni generali:
  • la categoria degli ingegneri rappresenta la maggioranza assoluta dei professionisti antincendio e manterrà,verosimilmente, tale consistenza anche dopo la scadenza del primo quinquennio di riferimento;
  • le categorie degli ingegneri e dei periti industriali sono le più assidue nell'organizzazione e nella frequenza di corsi e seminari di aggiornamento;
  • l'offerta formativa degli Ordini degli ingegneri presenta un andamento in crescita maggiore di ogni altra categoria professionale, ma nonostante questo l'aggiornamento svolto non è stato (e non sarà) sufficiente a soddisfare la richiesta formativa teorica di tutti gli iscritti.

Secondo le stime del CNI, circa il 40-50% degli ingegneri iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno non ottempereranno all'obbligo di aggiornamento, incorrendo nella sospensione dagli elenchi. Tale percentuale di abbandono sarà molto probabilmente più marcata per quasi tutte le altre categorie professionali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati