Aggiudicazione Appalti Pubblici: una storia siciliana

Situazione paradossale in Sicilia nell'utilizzo dei criteri di valutazione per l’aggiudicazione delle gare di appalto per lavori al massimo ribasso

di Elio Capri - 26/02/2021

Con la Legge Regionale n. 14 del 2015, l’Assemblea Regionale Siciliana aveva già tentato di modificare i criteri di valutazione per l’aggiudicazione delle gare di appalto per lavori al massimo ribasso così come previsti dal testo nazionale del Codice degli Appalti allora vigente e cioè il D.Lgs. n. 163/2006. Gli stessi proponenti della legge erano consapevoli che le norme introdotte contrastavano con la normativa nazionale e che sarebbero state impugnate davanti la Corte Costituzionale. Cosa che è puntualmente avvenuta con la Sentenza della Corte 263/2016 che dichiarava illegittimi l’art. 19 comma 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater della Legge Regionale n. 14/2015, ripristinando anche in Sicilia gli stessi criteri di valutazione vigenti nel resto d’Italia.

La nuova Assemblea Regionale con le norme introdotte nella Legge Regionale 19/07/2019 n. 13, riproponeva nuovamente modifiche ai criteri di valutazione per l’aggiudicazione delle gare d’appalto per lavori al massimo ribasso, riproponendo sostanzialmente quasi le stesse norme contenute nella precedente Legge Regionale n. 14/2015 e già impugnate e dichiarate illegittime dalla Corte.

Il livello di incertezza applicativa da parte dei RUP e dei componenti delle Stazioni Appaltanti superava la soglia di guardia in quanto molti operatori del settore evidenziavano che anche tali norme sarebbero state impugnate presso la Corte Costituzionale.

Nella seduta del 19/9/2019 il Consiglio dei Ministri aveva già deciso di impugnare tali norme.

Si era quindi ben consapevoli, sia perché già accaduto nel 2016 sia per l’espressa volontà manifestata dal Consiglio dei Ministri, che le ulteriori norme di modifica al sistema nazionale di aggiudicazione delle gare di appalto per lavori, sarebbero state anch’esse dichiarate illegittime.

Invece di attendere la pronuncia della Consulta provvedendo a sospendere l’applicazione delle norme contestate dal Consiglio dei Ministri del 19/9/2019, il Dipartimento Regionale Tecnico con una Circolare del 26/9/2019, la n. 189161, dava indicazione “a tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana” di applicare “il calcolo di determinazione delle soglie di aggiudicazione così come previsto dall’art. 4 della L.R. 13/2019”.

Puntualmente e come molti operatori del settore avevano previsto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 16 dell’11/02/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.4 della Legge Regionale 19/7/2019 n. 13.

Dopo tale Sentenza il Dipartimento Regionale Tecnico ha diffuso una Circolare in data 16/2/2021, la n. 26515, che richiamando la sentenza della Corte, invita le Stazioni Appaltanti e per esse il RUP, ad applicare la normativa nazionale.

Nella diversa casistica riportata nella Circolare in merito alle fasi procedimentali in atto di espletamento della gare di appalto, il Responsabile Unico del Procedimento viene investito della facoltà di procedere alla revoca o meno delle aggiudicazioni in corso o di quelle già definitive. E’ prevedibile una fase di richiesta di pareri, di procedure di precontenzioso, di ricorsi e contro ricorsi sulle procedure di aggiudicazione dal settembre 2019 a febbraio 2021 e quindi anche un blocco della realizzazione delle opere pubbliche in Sicilia.

I RUP hanno applicato la precedente Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico che li esortava ad applicare le norme, poi impugnate, della Legge 13/2019. Sarebbe stato più opportuno, come avvenuto con la prima Circolare, che anche la seconda Circolare indicasse ai RUP il percorso e le scelte da seguire.

A cura di Arch. Elio Caprì
Presidente Assoarching

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