Altri 6 mesi per la riemissione dei certificati per i lavori: Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la proroga

Sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 recante "Disposizioni urgenti in materia di qual...

08/06/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione".
Il decreto-legge in argomento consta di due articoli dei quali il primo costituito da tre semplici commi; con il comma 1, il Governo ha prorogato di centoottanta giorni il termine (in scadenza oggi) per riemettere i certificati di esecuzione dei lavori per la qualificazione delle imprese di costruzione nelle categorie dei lavori variate dal Regolamento del Codice dei contratti pubblici.

Con il comma 3 viene precisato che il Ministero delle infrastrutture, entro centoottanta giorni sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, adotterà un decreto con cui stabilirà modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Con il comma 2, sempre dell'articolo 1, viene definito lo slittamento di un anno della entrata in vigore della disciplina sulla garanzia globale di esecuzione, il c.d. performance bond.

Ricordiamo che il decreto-legge si è reso necessario per evitare il blocco, da oggi, del mercato degli appalti relativamente alle lavorazioni nelle categorie modificate dal nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici che sarebbero divenute operative da oggi.
Nel dettaglio si evidenzia che se non fosse arrivata la proroga di centoottanta giorni, le stazioni appaltanto avrebbero dovuto riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti nelle vecchie categorie (circa 25.000), rilasciati in vigenza della precedente normativa.

In allegato il testo del decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

A cura di Paolo Oreto
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