Amministratore di condominio: attività compatibile con la professione di Agrotecnico

L'attività di Amministratore di condominio è compatibile con la libera professione di Agrotecnico. Lo ha affermato il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e ...

18/07/2013
L'attività di Amministratore di condominio è compatibile con la libera professione di Agrotecnico. Lo ha affermato il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con la Circolare interpretativa 15 luglio 2013 n. 4065 con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità dell'attività di amministratore di condominio con quella professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.

Alla luce della recente riforma del Condominio (legge 11 dicembre 2012, n. 220), entrata in vigore lo scorso 18 giugno, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha ricevuto diversi quesiti da parte degli iscritti all'Albo relativamente alla possibilità di svolgere, contestualmente all'attività libero professionale tipica, anche quella di amministratore di condominio. In merito a queste, dopo una attenta disamina dei profili giuridici, normativi, fiscali e previdenziali, il Collegio ha affermato quanto segue:
  1. L'attività di amministrazione condominiale, anche dopo la riforma del condominio, non è inquadrata come attività professionale regolamentata, in quanto non è costituito uno specifico Albo professionale degli amministratori, che hanno solo l'obbligo della formazione periodica, elemento non sufficiente ad inquadrare tale attività come "professione intellettuale".
  2. Ne consegue che, allo stato, l'attività di amministratore di condominio deve essere configurata come "attività libera", che può essere esercitata (ai sensi dell'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile) da chiunque sia in possesso, oltre che del godimento dei diritti civili, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, che abbia frequentato un corso di formazione iniziale (ne sono esentati i soggetti che già svolgono l'attività di amministratore) e che si aggiorni periodicamente, tramite corsi di amministrazione condominiale (obbligatori per tutti).
  3. Nella legge professionale 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni non si rinvengono incompatibilità con l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio rilevando inoltre come questa figura operi "su mandato" dei condomini costituiti in "assemblea" (la quale può altresì imporre all'amministratore, per l'affidamento del mandato ed a garanzia degli atti compiuti nell'esercizio di questo, una polizza di responsabilità civile. Art. 1129 c.c. novellato); è perciò pacifico che all'attività di amministratore di condominio si applicano le disposizioni sul mandato di rappresentanza così non integrando, almeno giuridicamente, una autonoma attività di lavoro professionale confliggente con quella ordinistica di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
  4. Residua il problema della qualificazione previdenziale e fiscale dei redditi conseguiti nell'attività di amministratore di condominio. Il problema fiscale è di semplice soluzione in quanto non vi è dubbio che i redditi prodotti dall'attività di amministratore di condominio siano redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati al lavoro dipendente. Il problema previdenziale va, invece, risolto attraverso la duplice esegesi delle attività attribuite dalla legge professionale agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati e del principio di attrazione dell'IVA.
  5. Quanto alle attività professionali che la legge n. 251/86 e successive modificazioni attribuisce agli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati assume rilievo (art. 11) l'attività di "amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli" ovvero di "amministrazione...di aziende agrarie e zootecniche nonché di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici" trattandosi, per vero, di attività di amministrazione di imprese (anche individuali) nel settore di riferimento dell'attività tipica dell'Albo ma che evidentemente richiedono una elevata competenza e qualificazione professionale nonché la riconducibilità dell'attività di amministratore all'area del mandato, che pertanto rappresenta uno dei modi tipici con cui l'Agrotecnico e l'Agrotecnico laureato esercita la propria attività.
  6. Quanto alla qualificazione previdenziale del reddito soccorre, anche alla luce di quanto in precedenza dedotto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E del 6 luglio 2001 la quale stabilisce che:
    "al fine di stabilire se sussista o meno una connessione fra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata bisognerà, invece, valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attività saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo"
    con la conseguenza di doversi applicare il principio di attrazione dell'IVA e l'ulteriore effetto di attergare i compensi dell'attività di amministratore di condominio svolta da un Agrotecnico o da un Agrotecnico laureato nell'ambito della autonoma Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA.

In definitiva, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha affermato che:
  • l'Agrotecnico e l'Agrotecnico laureato iscritto nell'Albo possano svolgere attività di amministratore di condominio avendo unicamente l'obbligo di formazione, dove sembra altresì sufficiente quella obbligatoria prevista dall'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, ove pertinente (mentre è opportuno che venga comunicato al broker od alla Compagnia di assicurazione con cui è stata stipulata la copertura RC professionale, la circostanza dello svolgimento -anche dell'attività di amministratore di condominio, ciò ai fini di una eventuale estensione del rischio ovvero, nel caso ciò non sia necessario, per evitare qualunque futuro problema in ordine al contenuto dell'esercizio professionale);
  • non si applichi all'attività in parola l'obbligo di cui all'art. 1 c. 3 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, posto che la ratio di quel provvedimento è volta nell'inquadrare soggetti privi di un Albo professionale in un sistema di regole minime di carattere pubblicistico;
  • i redditi prodotti dall'attività di amministratore di condominio svolta da iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati siano da considerarsi di lavoro autonomo professionale e siano perciò assoggettati all'applicazione dell'IVA ed al contributo previdenziale previsto per la Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA.

A cura di Gabriele Bivona
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