Appalti pubblici: legittimata la S.A. che utilizza un prezziario diverso da quello regionale

Le Stazioni Appaltanti possono aggiornare ed utilizzare come base per i bandi di opere pubbliche un prezziario diverso da quello stabilito a livello regional...

04/10/2010
Le Stazioni Appaltanti possono aggiornare ed utilizzare come base per i bandi di opere pubbliche un prezziario diverso da quello stabilito a livello regionale, in quanto il sistema di aggiornamento del prezziario delle opere pubbliche (art. 133, comma 8, D.lgs. n. 163/2006, Codice Appalti) demanda a ciascuna amministrazione il potere-dovere di revisionare annualmente la remunerazione delle singole voci delle opere pubbliche, salvo, per il caso di inadempimento, il potere sostitutivo affidato di concerto allo Stato ed alla regione interessata.

Questo, in sintesi, l'interessante contenuto della sentenza n. 5702 del 16 agosto 2010, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato contro una precedente sentenza del TAR che aveva annullato una delibera comunale con la quale un Comune aveva stabilito di adottare un nuovo prezziario delle opere pubbliche, con l'applicazione di una riduzione del 20% su ogni singola voce del tariffario approvato dalla Giunta regionale.

Nonostante la sentenza di primo grado, il Comune, presentando ricorso al Consiglio di Stato, ha affermato che, dopo aver rilevato l'incremento del 50 % del prezziario regionale 2008 rispetto ai valori adottati dal provveditorato nel 1990, ha osservato come nel biennio 2007-2007 ci sia stata una media del 30% dei ribassi percentuali praticati dalle imprese aggiudicatarie degli appalti indetti. Il Comune ha sostenuto che, il dato della media dei ribassi, esteso a un numero di gare e a un periodo di riferimento significativo, benché puramente statistico, dimostra in concreto che sul mercato degli appalti pubblici banditi dal comune vengono praticati prezzi inferiori al tariffario regionale.

Presentando ricorso incidentale, l'Associazione Costruttori Edili del Comune di riferimento, ha sostenuto che:
  • il Comune non avrebbe potuto discostarsi dal tariffario regionale;
  • il Comune non avrebbe potuto applicare il ribasso anche sugli oneri per la sicurezza.

In riferimento al primo punto, i giudici del CdS hanno affermato che, secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006, Codice Appalti, il sistema di aggiornamento del prezziario delle opere pubbliche è affidato a ciascuna amministrazione, salvo, per il caso di inadempimento, il potere sostitutivo affidato di concerto allo Stato ed alla regione interessata. Il compito di aggiornare i prezzi è, dunque, riservato a ciascuna stazione appaltante, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dal sistema ordinamentale.

Per quanto concerne il problema degli oneri della sicurezza, i giudici di secondo grado hanno considerato priva di fondamento la censura, in quanto i costi di sicurezza contrattuali vanno calcolati in modo analitico per ogni cantiere, a seguito della redazione di uno specifico piano di sicurezza e non sono soggetti a ribasso (determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4/2006). Di conseguenza, il contestato tariffario, in quanto atto generale, non è idoneo a incidere su tali costi.

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