Attestazioni di regolarità fiscale ed imposta di bollo

Con la risoluzione n. 50/E dello scorso 22 aprile 2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione sulla corretta applicabilità dell'imposta di bollo s...

27/04/2011
Con la risoluzione n. 50/E dello scorso 22 aprile 2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione sulla corretta applicabilità dell'imposta di bollo sulle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate stessi, per soggetti privati che svolgono attività di natura pubblicistica.

In particolare, la risoluzione chiarisce che le richieste sulla regolarità fiscale dichiarata dai partecipanti a gare d'appalto, effettuate da soggetti privati che svolgono attività di natura pubblicistica, sono esenti dal bollo, così come le successive attestazioni dell'Amministrazione finanziaria.

Il D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce, all'articolo 38, comma 1, lettera g), l'esclusione dalle gare pubbliche dei soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

Il soggetto attesta il possesso dei requisiti tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e l'amministrazione che riceve tale dichiarazione può verificare la stessa richiedendo all'amministrazione di competenza il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale tramite "… conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri".
Ai sensi dell'art. 37 del decreto stesso, tali dichiarazioni sono esenti dall'imposta di bollo, ed ancora, secondo quanto stabilito dall'art. 43 "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali".

Per quanto concerne, poi, la certificazione dei "carichi pendenti", l'Agenzia delle entrate con le circolari n. 34/2007 e n. 41/2010 ha precisato che occorre fare riferimento al modello ed alle istruzioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, all'allegato C il quale riporta che "… i certificati … sono rilasciati a seguito di richiesta in bollo presentata dall'interessato all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta", senza fare riferimento specifico a soggetti privati che svolgono attività di natura pubblicistica.
In linea generale, quindi, sia le istanze presentate all'Agenzia delle Entrate che il conseguente rilascio di una certificazione sono assoggettate all'imposta di bollo, ma in deroga a tale principio, l'art. 16 della tabella allegata al DPR n. 642/1972, stabilisce l'esenzione per gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".
Il beneficio dell'esenzione, quindi, può applicarsi senza anche nel caso in cui i destinatari delle dichiarazioni sostitutive chiedono all'Agenzia delle Entrate "conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi".

A cura di Gabriele Bivona
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