Autorità Vigilanza: Chiarimenti sulle nuove disposizioni per la stipula dei contratti pubblici

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato la determinazione n. 1/2013 del 13 febbraio 2013 recante "Indica...

20/02/2013
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato la determinazione n. 1/2013 del 13 febbraio 2013 recante "Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice".
Ricordiamo che il comma 13 dell'articolo 11 del Codice dei contratti è stato, recentemente, modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis) e che in riferimento a tale modifica "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata".

La determinazione è suddivisa seguenti paragrafi:
  • Premesse
  • Ambito oggettivo di applicazione
  • Forma del contratto
  • La modalità elettronica
e l'Autorità interviene sull'argomento precisando che è possibile la stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione mediante tre forme:
  1. atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.; in particolare nella determinazione, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”);
  2. forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
  3. scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento.

L'Autorità conclude, poi, la determinazione precisando che:
  • l'applicazione dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all'art. 3 del Codice;
  • i contratti pubblici di cui all'art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento;
  • la "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

A cura di Paolo Oreto
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