Autorizzazione unica ambientale, Impianti termici, Certificatori energetici: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il DPR

Sul supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013...

30/05/2013
Sul supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
Il nuovo regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed alle medie imprese (PMI) definite all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale mentre non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Il DPR successivamente all'acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 febbraio 2013.
Il provvedimento che entrerà in vigore il 13 giugno prossimo è costituito da 12 brevi articoli e da un corposo Allegato I di oltre 350 pagine che per comodità è stato suddiviso in 4 parti.

Autorizzazione Unica Ambientale
Su proposta dei Ministri dell'Ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il Consiglio ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. L'AUA costituisce il primo blocco della semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientali, peraltro già previste nel decreto semplificazioni, con particolare riferimento ad AIA e VIA. La piena applicazione dell'AUA garantirà un risparmio complessivo di 700 milioni di Euro all'anno per le PMI.
Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 ("Semplifica Italia") nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. L'AUA semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese. La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc. ). Basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA (per approfondimenti confronta comunicato stampa n. 45 del 14 settembre 2012).
La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc.) e basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria.
Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA.
Con la certificazione unica ambientale viene garantita la certezza dei tempi perché in caso di mancato rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi. Sarà inoltre effettuato un monitoraggio sull'attuazione dell'autorizzazione unica, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
Gli elementi essenziali dell'autorizzazione sono tre:
  • è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;
  • il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, sull'esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese;
  • è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell'autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l'esercizio dell'attività può proseguire sulla base dell'autorizzazione precedente.
L'Autorizzazione unica ambientale potrà essere applicata a tutte le PMI - categorie delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese - con un numero di occupati inferiore a 250 ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Si applicherà, anche, alle imprese e ai gestori degli impianti che abbiano almeno due titoli abilitativi come autorizzazione agli scarichi, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, impatto acustico, comunicazione in materia di rifiuti ecc.

Su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, sono stati approvati due regolamenti che attuano il decreto legislativo n. 192 del 2005 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (direttiva n. 2002/91/CE).

Impianti termici
Il primo regolamento definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Il regolamento ha già acquisito i pareri favorevoli del CNR, dell'ENEA, del CNCU e del Consiglio di Stato, nonché l'intesa della Conferenza unificata. L'approvazione consente di rendere più incisivo il quadro normativo e di evitare le eventuali sanzioni della Commissione UE per la mancata attuazione della direttiva.
In sintesi, il regolamento:
  • definisce una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale;
  • prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti;
  • introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e le PA in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell'aria.

Certificazione energetica
Il secondo regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l'indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
In particolare, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
  • i tecnici abilitati;
  • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
  • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
  • le società di servizi energetici (ESCO).
I contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici sono definiti nell'allegato 1 al Regolamento e prevedono il superamento di un esame finale rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, devono dichiarare:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
L'attestato di certificazione energetica assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento (per maggiori informazioni clicca qui).

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