BOCCIATURA CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato nella seduta del 13 marzo 2006 ha censurato, come aveva preannunciato nel parere interlocutorio del 23 gennaio, lo schema di riforma de...

20/03/2006
Il Consiglio di Stato nella seduta del 13 marzo 2006 ha censurato, come aveva preannunciato nel parere interlocutorio del 23 gennaio, lo schema di riforma del DPR n. 380/2001 elaborato dal sottosegretario all’Istruzione, Maria Grazia Siquilini, per raccordare i requisiti di accesso agli Ordini ed ai Collegi con le nuove lauree triennali e quinquennali.

Per quanto attiene al tirocinio il Consiglio di Stato precisa che lo stesso “al pari degli altri requisiti, richiesti per l’ammissione all’esame di Stato, deve essere proporzionato alle esigenze delle attività professionali che esso abilita ad esercitare e non deve essere ingiustificatamente restrittivo. Si esprimono pertanto grandi perplessità sulla previsione di un tirocinio obbligatorio per quelle professioni per le quali non è attualmente contemplato”.

Sempre per quanto concerne il tirocinio è possibile rilevare nel parere del Consiglio di Stato ampie perplessità:
  • sull’introduzione di un praticantato obbligatorio per quelle professioni per cui non è previsto;
  • sulla soppressione del comma 2 dell’articolo 6 del Dpr 328 del 2001 che consente di esentare dal tirocinio per l’accesso alla sezione A degli albi coloro che lo abbiano già effettuato per l’accesso alla sezione B.
In particolare, poi, appare ingiustificato un tirocinio annuale per gli ingegneri rispetto ai sei mesi previsti per gli architetti, così come un’ulteriore pratica semestrale solo per iscriversi ad un diverso settore di specializzazione in seno alla stessa sezione A del proprio albo di appartenenza.
Per quanto attiene, poi, i titoli di studio per l’accesso agli albi, il Consiglio di Stato ritiene che gli stessi non rientrano nell’ambito dell’esame di Stato, disciplinato dall’articolo 33 della Costituzione, ma sarebbero competenza delle Regioni, cui spetterebbe il compito di individuare i dettagli normativi del percorso fissato dallo Stato.
La riforma del Dpr 328/01 può pertanto avvenire soltanto per quelle professioni per le quali la legge già prevede la laurea mentre per le altre professioni, per le quali non è prevista la laurea, non è possibile ne tanto meno può essere imporlo come requisito vincolante.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati