CANCELLAZIONE AUTOMATICA IPOTECA

Con la pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urge...

06/04/2007
Con la pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, viene semplificato il procedimento di cancellazione dell’ipoteca nei mutui immobiliari.
Se il creditore, infatti, è un soggetto autorizzato ad esercitare attività bancarie o finanziarie, potrà comunicare alla conservatoria, entro trenta giorni dall’estinzione del mutuo da parte del cliente, che le rate sono state tutte pagate e questa provvederà d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.
Eccezione, ovviamente, per i mutui che non sono ancora stati estinti e che sono stati prolungati: in questo caso, l’intermediario finanziario dovrà comunicare all’Agenzia del Territorio che l’ipoteca permane, essendo l’ipoteca legata al mutuo.

Bisogna, comunque, distinguere tra estinzione dell’obbligazione e scadenza dell’obbligazione.
Se, ad esempio, un mutuo ha durata decennale, l’obbligazione dura dieci anni e se il debitore salda in anticipo il debito, l’intermediario deve rilasciare quietanza e comunicare, alla conservatoria, entro 30 giorni che il mutuo è stato estinto in modo che si possa procedere alla cancellazione automatica dell’ipoteca, senza il pagamento delle spese (notarili o bancarie).
Se, invece, il debitore estingue alla scadenza dei dieci anni l’obbligazione, a quella data si verifica anche l’estinzione e si ha, pure in questo caso, la cancellazione dell’ipoteca.
Se, poi, alla scadenza dell’obbligazione non si è verificata l’estinzione del debito, allora, così come vengono prolungate le rate, così viene prolungata l’ipoteca fino alla data effettiva di estinzione che deve essere comunicata dal creditore alla conservatoria.
Se il creditore presenta una giustificata motivazione ostativa a che l’ipoteca non venga estinta allora, entro trenta giorni, deve comunicarlo al debitore e all’Agenzia del Territorio che provvederà, poi, alla notazione a margine all’iscrizione dell’ipoteca stessa.
Trascorsi i trenta giorni dalla scadenza dell’obbligazione, il conservatore, dopo aver verificato la presenza della comunicazione dell’estinzione e in mancanza della comunicazione ostativa, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo.

In sede di conversione del decreto legge si è anche deciso per la fase transitoria: le disposizioni, infatti, troveranno applicazione a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa.
Da questi sessanta giorni decorreranno, poi, i trenta giorni per poter effettuare le comunicazioni di estinzione dell’obbligazione o di permanenza dell’ipoteca solo per i mutui, però, estinti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
Per i mutui estinti prima di questa data, invece, se l’ipoteca non è stata ancora estinta, allora i trenta giorni decorrono dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, che deve essere fatta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le regole sulla cancellazione automatica e senza spese, vengono abrogate a partire dal sessantesimo giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione.
È da sottolineare, infine, che queste norme sono valide anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria.

A cura di Paola Bivona
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