CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO

Il Ministero del Lavoro con la nota protocollo 3144 del 22 dicembre 2005 indirizza alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Imp...

28/12/2005
Il Ministero del Lavoro con la nota protocollo 3144 del 22 dicembre 2005 indirizza alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pistoia conferma il non assoggettamento dei lavoratori autonomi alla certificazione della regolarità contributiva ed infatti il riferimento alle “imprese esecutrici” di cui alla lettera b-ter, del comma 8, dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 494/1996, concerne soltanto le imprese con lavoratori subordinati. Pertanto, nel novero dei destinatari dell'obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.
Per quanto concerne, invece i lavori privati, per tutte le imprese che eseguono lavori edili di cui all'elenco riportato all'allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva deriva direttamente dalla richiamata disposizione di cui all'art. 3, co. 8, lett. b-bis), del D.Lgs. 494/1996, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate. Peraltro, soltanto nel caso in cui le stesse siano inquadrate nel settore edile potranno avvalersi, ai fini della certificazione della predetta regolarità contributiva, del DURC introdotto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 86, co. 10, del D.Lgs. 276/2003.
Viene, altresì, precisato che in virtù della normativa e della circolare sopra richiamate, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente per la partecipazione agli appalti/subappalti di lavori pubblici e privati in edilizia. Tale documento può essere richiesto dalle aziende edili in tutti i casi in cui è necessario dare dimostrazione della regolarità contributiva negli appalti pubblici, mentre per i lavori privati deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia oppure della DIA, in quanto l'assenza della certificazione della regolarità contributiva è motivo di sospensione dell'efficacia.
Infine, per quanto attiene al più delicato tema della validità della certificazione di regolarità contributiva si ricorda quanto stabilito dalla citata circolare sottoscritta da INPS, INAIL e Casse Edili con la quale si è esplicitata una validità mensile del Documento Unico di Regolarità Contribuiva, decorrente dalla data di rilascio.
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