CIRCOLARE SULLA CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROFESSIONISTI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 274 del 24 novembre scorso è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 novembre 2009, n...

26/11/2009

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Sulla Gazzetta ufficiale n. 274 del 24 novembre scorso è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 novembre 2009, n. 4649 recante “Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Il comma 15-bis dell’articolo 253 del Codice dei contratti, introdotto dal terzo correttivo (D.Lgs. n. 152/2008), detta nuove norme in merito alla corretta applicazione della dimostrazione delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Secondo il nuovo comma 15-bis dell’articolo 253 del codice, per la partecipazione alle procedure di affidamento relative ad incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, i professionisti, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2010), possono documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti su base triennale utilizzando i tre migliori anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara ed il possesso dei requisiti previsti su base quinquennale utilizzando i cinque migliori anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ma il Codice dei contratti rinvia al Regolamento attuativo che non è ancora stato emanato e per il quale occorre fare riferimento, in atto, al precedente Regolamento n. 554/1999 in cui all’articolo 66 vengono disciplinati i requisiti di partecipazione per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria che di fatto individua nelle lettere riportate al comma 1, alcuni requisiti riferibili agli ultimi tre anni o agli ultimi cinque anni.
A tal proposito la circolare del Ministero, in riferimento al fatto che il legislatore ha inteso consentire, attraverso il comma 15-bid dell’articolo 253 del Codice dei contratti, agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per un periodo transitorio, una maggiore partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica del mercato che hanno investito anche il settore dei contratti pubblici, puntualizza che i requisiti dettati dall’articolo 66 del Regolamento n. 554/1999 nel caso dei tre anni devono essere intesi come i migliori tre anni dell’ultimo quinquennio e nel caso di cinque anni come i migliori cinque anni dell’ultimo decennio.
La circolare precisa anche che la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice dei contratti incide esclusivamente rispetto all'attività espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo, che non può essere limitata ai soli “lavori da progettare” ma si riferisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell'art. 91 del Codice, oltre alla progettazione, può riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo).

A cura di Paolo Oreto
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