Calcolo dell’anomalia: Ribassi e calcoli senza troncamenti e arrotondamenti per le gare bandite dal MePA

Utili indicazioni esemplificati per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del Codice dei contratti dopo lo Sblocca Cantieri

di Redazione tecnica - 23/09/2019

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Sull’offerte anormalmente basse di cui all’articolo 97 del Codice dei contratti, il Provveditorato interregionale per le OO.PP.Sicilia e Calabria ha predisposto la Circolare prot. 17649 del 5 luglio 2019 avente ad oggetto “Note esplicative relative all’applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 97, comma 2 del D.L. 32/2019”.

Nella citata circolare, il Provveditore alle OO.PP. dà utili indicazioni esemplificati sul calcolo dell’anomalia e premettendo che non è chiara la procedura di calcolo dell’anomalia stessa indicata, appunto, nel citato articolo 97, fornisce, al fine di uniformare i calcoli necessari per giungere alla determinazione della soglia di anomalia, istruzioni operative, per la corretta applicazione delle modalità di calcolo della soglia di anomalia e precisa quanto segue:

  1. in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà  preso in considerazione quello  espresso in lettere;
  2. n caso di ribassi uguali si procederà all'aggiudicazione per sorteggio;
  3. si procederà all'aggiudicazione dei lavori anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida;
  4. ai fini dell'aggiudicazione il ribasso offerto e le medie calcolate saranno troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento.

Nella stessa nota, segue, poi, un esempio in cui, in verità, il ribasso offerto non è troncato alla terza cifra decimale ma alla quarta mentre la somma dei ribassi offerti, le medie, lo scarto medio aritmetico e, per ultimo, la soglia di anomalia sono troncati alla terza cifra decimale.

Alla citata circolare ha fatto seguito la nota prot. 18501 del 17/07/2019, sempre del Provveditorato Interregionale per le 00.PP. Sicilia e Calabria, in cui si precisa testualmente che “per le gare espletate sul MePA, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, i ribassi offerti e le medie derivate dai calcoli dovranno essere considerati "naturali" (senza troncamento o arrotondamento)”.

In verità mentre comprendiamo la precisazione non comprendiamo la motivazione di utilizzare due pesi e due misure differenti a seconda se le gare sono espletate dal MePA o da altri soggetti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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