Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

Gazzetta ufficiale: Pubblicato il Regolamento recante disciplina per l’end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) da carta e cartone

di Redazione tecnica - 10/02/2021

Successivamente alla pubblicazione con Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 maggio 2019, n. 62 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e del Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 marzo 2020, n. 78 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021 il Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

End of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone

Si tratta del regolamento recante la disciplina per l’end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone, elaborato a seguito di numerosi incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, organo tecnico del Ministero dell’Ambiente, e gli operatori del settore, nonché l’ISS per la valutazione degli impatti sull’ambiente e salute umana.

Recupero, riciclaggio e riutilizzo

Con il nuovo regolamento viene data attuazione a quanto disposto dall’art. 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce che un rifiuto non può più essere considerato tale quando viene sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
  • esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  • la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  • l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 

Regolamento con 7 articoli e 3 allegati

Il nuovo Regolamento è costituito da 7 articoli in cui vengono trattati oggetto e fnalità, definizioni, criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, scopi specifici di utilizabilità, dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni, sistema di gestione, norme transitorie e finali e dai seguenti 3 allegati e nel dettaglio:

  • l’allegato 1 contenente i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati;
  • l’allegato 2 contenente gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati;
  • l’allegato 3 contenente lo schema di dichiarazione di conformità (ddc) resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto stesso.

Recupero in conformità della UNI EN 643

Così come disposto all’articolo 3 del decreto, il recupero dovrà avvenire, esclusivamente, in conformità alle disposizioni contenute nella norma UNI EN 643 Carta e cartone - Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare, nel rispetto dei requisiti di qualità  indicati nell’allegato 1 del decreto, dove sono specificate, anche, le verifiche sui rifiuti in ingresso al “ciclo del riciclo” e sulla carta e cartone recuperati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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