Codice appalti: Aggiudicazione dei Servizi di architettura e di ingegneria

E' entrato in vigore ieri il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti e per i servizi di ingegneria e di architettura i cui ban...

09/06/2011
E' entrato in vigore ieri il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti e per i servizi di ingegneria e di architettura i cui bandi saranno pubblicati in data successiva all'8 giugno 2011, certamente per importi superiori a 100.000 euro, l’unico criterio utilizzabile per la valutazione delle offerte è quello quello del "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" che, che prenderà in considerazione i seguenti criteri:
  • l'adeguatezza dell'offerta;
  • le caratteristiche metodologiche dell'offerta stessa desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
  • il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
  • la riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo,
con la precisazione che:
  • il ribasso unico, relativo alle prestazioni professionali ed alle spese offerto dai concorrenti deve essere applicato all'importo stimato del corrispettivo complessivo e non può essere superiore ad una percentuale che deve essere fissata nel bando di gara in relazione alla tipologia;
  • la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore ad una percentuale che deve essere fissata nel bando di gara ed in ogni caso non superiore al 20%.

Ovviamente con tale sistema i due criteri relativo al ribasso percentuale dell'importo a base di gara e la riduzione percentuale del tempo potrebbero diventare, nel caso in cui tutte le offerte attestassero il loro ribasso a quello massimo fissato dal bando di gara, ininfluenti con buona pace della concorrenza e con la possibilità di censure da parte della Corte europea.

Ma una domanda che mi pongo è come mai per quanto concerne il ribasso percentuale del tempo il legislatore ha fissato una soglia massima del 20% mentre non ha utilizzato analoga limitazione per la ribasso percentuale dell'offerta economica? Forse perché è sottinteso che il limite che l'Ente appaltante deve fissare nel bando di gara può essere anche maggiore al 20%? E se così fosse quale può essere il limite? La verità è che non c'è alcun limite e gli Enti appaltanti potrebbero scegliere di volta in volta, “in funzione alla tipologia di intervento” percentuali massime anche di gran lunga maggiori al 20%. Nelle premesse al d.p.r. n. 207/2010 è scritto in bell'evidenza che "la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi" ma tale dichiarazione di intenti mal si coniuga con la non definizione di una percentuale massima di ribasso che lascia libere le amministrazione di stabilire di volta in volta tale ribasso massimo consentito.

Forse sarebbe necessario che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prima dell'8 giugno prossimo proceda ad aggiornare la propria determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 recante “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” aggiungendo per ogni tipologia di opera riportata nelle tabelle allegate alla determinazione stessa il ribasso massimo che le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara.

Per quanto concerne, invece, gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria di importo a base di gara inferiore a 100.000 euro esistono due scuole di pensiero.
La prima che afferma come anche per gli stessi l'unico criterio utilizzabile sia quello “dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La seconda che ritiene ancora utilizzabile il criterio del prezzo più basso perché l'articolo 267 del nuovo Regolamento, al comma 1, facendo riferimento all'articolo 91, comma 2 del codice, definisce come procedura utilizzabile quella riportata nell'articolo 57, comma 6 del codice stesso e, quindi, sia quella del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con l’occasione ricordiamo che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in riferimento alle varie questioni concernenti l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici di servizi e forniture sottoposte all'attenzione dell'Autorità stessa, ha recentemente deliberato di effettuare un'audizione con gli operatori del mercato e le amministrazioni coinvolte ed una preventiva consultazione on line al fine di valutare la necessità di adottare un atto a carattere generale. L'audizione si terrà presso la sede dell'Autorità, sita in Via di Ripetta, 246, Roma, il prossimo 9 giugno 2011, alle ore 10.00.
In verità la nostra redazione ha dato parecchie volte spazio alle voci degli operatori del mercato e, in particolare, in un nostro sondaggio relativo ai "Criteri di aggiudicazione nei servizi di architettura e ingegneria" oltre 51% di coloro che hanno risposto ha ritenuto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non sia il più corretto al fine di garantire la trasparenza della procedura, la velocità dell'aggiudicazione e la qualità del progetto.

A cura di Paolo Oreto
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