Codice dei contratti: In Gazzetta decreto con i criteri minimi ambientali

In Gazzetta il Decreto 11 gennaio 2017 del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”.

di Redazione tecnica - 30/01/2017

Sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto 11 gennaio 2017 del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”.  Con il decreto vengono definiti i criteri ambientali minimi relativi:

  • alla fornitura ed al servizio di noleggio di arredi per interni (allegato 1);
  • all’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (Allegato 2);
  • alle forniture di prodotti tessili (Allegato 3);

Il decreto è stato emanato non soltanto in riferimento al decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, è stata approvata la  revisione 2013 del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” ma, anche, in riferimento all'art. 34 del nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) rubricato “Criteri di sostenibilità  energetica e ambientale”  che  stabilisce l'introduzione obbligatoria nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi e che ne disciplina le relative modalità, anche a seconda delle differenti categorie di appalto.

Tra l’altro:

  • al comma 2 del citato articolo 34 è precisato che i criteri ambientali minimi devono essere “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6” del nuovo Codice dei contratti” ;
  • al comma 13 dell’articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del nuovo Codice dei contratti  è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare “il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente”  

Ovviamente, ciò significa che le amministrazioni devono non soltanto tenere in considerazione i criteri ambientali minimi nella stesura dei documenti di gara ma, anche, che devono indicare il maggior punteggio da assegnare a quelle offerte che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente.

Con decreto 24 maggio 2016 in attuazione dell'articolo 34, comma 3 del nuovo Codice dei contratti è stato definito l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per determinate categorie di servizi e forniture e precisamente per:

  • servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
  • servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
  • servizi di gestione dei rifiuti urbani;
  • forniture di articoli di arredo urbano;
  • forniture di carta in risme e carta grafica.

Nel dettaglio, per i suddetti affidamenti, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:

  • il 62% dal 1° gennaio 2017;
  • il 71% dal 1° gennaio 2018;
  • l'84% dal 1° gennaio 2019;
  • il 100% dal 1° gennaio 2020.

Resta confermata per tutte le altre categorie di servizi e forniture la percentuale del 50% indicata all'articolo 34, comma 2 del nuovo Codice dei contratti.

Ricordiamo che con precedenti decreti sono stati definiti i criteri ambientali minimi relativi a:

  1. Sanificazione per strutture ospedaliere dm 18.10.2016;
  2. Ausili per l’incontinenza dm 24.12.2015;
  3. Arredo Urbano dm 05.02.2015;
  4. Cartucce per stampanti dm 13.02.2014;
  5. Rifiuti urbani dm 13.02.2014;
  6. Apparecchiature elettroniche per ufficio dm 13.12.2013
  7. Illuminazione pubblica dm 23.12.2013;
  8. Verde pubblico dm 13.12.2013
  9. Carta dm 04.04.2013
  10. Aspetti sociali negli appalti pubblici dm 06.06.2012
  11. Pulizia e prodotti per l’igiene dm 24.05.2012
  12. Veicoli dm 08.05.2012
  13. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione) dm 07.03.2012
  14. Ristorazione collettiva e derrate alimentari dm 25.07.2011
  15. Serramenti esterni dm 25.07.2011

                                                A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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