Codice dei contratti: In vigore da oggi il nuovo Regolamento n. 207/2010

Entra in vigore oggi 8 giugno 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del ...

08/06/2011
Entra in vigore oggi 8 giugno 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 3 2004/18/CE".

Sulle novità introdotte dal nuovo Regolamento, nel periodo intercoso tra la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - S.O. n. 270) e l'entrata in vigore dello stesso si è molto scritto e molto, ancora, si scriverà ma, in questa sede vogliamo soltanto ricordare che lo stesso è così composto:
  • Parte I - Disposizioni comuni - da art. 1 ad art. 8
  • Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari - da art. 9 ad art. 251
  • Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari - da art. 252 ad art.270
  • Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari - da art. 271 ad art.338
  • Parte V - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali - da art. 339 ad art.342
  • Parte VI - Contratti eseguite all'estero - da art. 343 ad art.356
  • Parte VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni - da art. 357 ad art.359
  • Allegati

e che, oggi con l'entrata in vigore dello stesso è opportuno porre un attimo di attenzione all'articolo 357 recante le norme transitorie che in 30 commi definisce in modo puntuale il regime che deve essere utilizzato per le opere che hanno iniziato l'iter in vigenza del precedente Regolamento n. 554/1999.
In particolare le uniche disposizioni che sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data dell'8 giugno 2011 sono quelle relative agli organi del procedimento ed alla programmazione contenute nel Titolo I della Parte II.

Progettazione
In riferimento al comma 2 dell'articolo 357 del nuovo Regolamento, alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente all'8 giugno 2011, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data dell'8 giugno 2011, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte non devono essere applicate le disposizioni della parte II, titolo II, capo I e continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV del precedente Regolamento n. 554/1999.
Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima dell'8 giugno 2011, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle nuove disposizioni relative alla progettazione (parte II, titolo II, capo I del nuovo Regolamento).

Verifica del Progetto
Le nuove disposizioni relative alla verifica del progetto (parte II, titolo II, capo II), così come previsto al comma 3 dell'articolo 357 del nuovo Regolamento, non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data dell'8 giugno 2011, il progetto da porre a base di gara e continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del precedente Regolamento n. 554/1999.

Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte, garanzie e contratto
In riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 357 del nuovo Regolamento, le nuove disposizioni riportate della parte II, titoli V, VI e VII non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente all'8 giugno 2011, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data dell'8 giugno 2011, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte e continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII del precedente Regolamento n. 554/1999.

Sistema di garanzia globale
Le nuove disposizioni riportate nella parte II, titolo VI, capo II, così come disposto al comma 5 dell'articolo 357 del nuovo Regolamento, devono essere applicate ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (8 giugno 2011), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (8 giugno 2011).

Contabilità del lavori
In riferimento a quanto previsto nel comma 6 dell'articolo 357 del nuovo Regolamento, nei lavori per i quali, alla data dell'8 giugno 2011, siano già stati stipulati i relativi contratti non devono essere utilizzate le disposizioni relative all’esecuzione, alla contabilità ed al collaudo dei lavori (Parte II - Titoli VIII, IX e X) ed ai suddetti contratti tevono continuare ad essere applicate le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del precedente Regolamento n. 554/1999.

Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Le nuove disposizioni riportate nella parte III, così come dispoto al comma 9 dell'articolo 357 del nuovo Regolamento, non devono essere applicate ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente all'8 giugno 2011, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data dell'8 giugno 2011, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte e continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106 del precedente Regolamento n. 554/1999.

A cura di Paolo Oreto
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