Codice dei contratti: Perizie di variante e ribassi d’asta

Nelle gare per l'affidamento di lavori pubblici, si verifica abbastanza frequentemente che i lavori vengano appaltati con ribassi d'asta anche superiori al 2...

31/01/2011
Nelle gare per l'affidamento di lavori pubblici, si verifica abbastanza frequentemente che i lavori vengano appaltati con ribassi d'asta anche superiori al 20%. In aggiunta a tale situazione di disponibilità economica si verifica, in qualche caso, la necessità di realizzare ulteriori opere non previste, molto spesso per l'originaria carenza di somme.

Potrebbe essere lecito chiedersi, a questo punto, se sia possibile redigere una perizia di variante e suppletiva che utilizzi il ribasso d’asta.
A Tal proposito nell'evidenziare che la disponibilità finanziaria conseguita a seguito di un ribasso d'asta, non rappresenta un presupposto per legittimare di per sé una variazione del contratto o l'affidamento di lavori complementari, ricordiamo che le varianti progettuali sono consentite soltanto nei 5 casi previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 132 del Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo n. 163/2006.
I nuovi lavori, però, non possono modificare sostanzialmente il progetto originario ed, in linea generale, devono essere determinati da eventi non noti o non prevedibili nella fase progettuale e qualora, quindi, ricorra uno dei seguenti motivi:
  • a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  • b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
  • c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
  • d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
  • e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

Occorre, altresì, evidenziare che per quanto concerne l'affidamento di lavori complementari alla medesima impresa affidataria dell’appalto principale, occorre fare riferimento all’articolo 57, comma 5, lettera a) del Codice dei Contratti in cui viene precisato che è possibile utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
  • il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.
A cura di Paolo Oreto
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