Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: il nuovo Regolamento unico tra obblighi e sospensioni

Come previsto dal comma 27-octies, art. 216 del D.Lgs. n. 50/2019 (c.d. Codice dei contratti), introdotto dall’articolo 1, comma 20, lettera gg4) del decreto...

10/07/2019

Come previsto dal comma 27-octies, art. 216 del D.Lgs. n. 50/2019 (c.d. Codice dei contratti), introdotto dall’articolo 1, comma 20, lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro il 16 ottobre 2019 dovrà essere predisposto un regolamento unico che sostituirà buona parte di linee guida e decreti precedentemente previsti nel Codice.

Fin qui tutto (quasi) corretto, rimanendo il dubbio di cosa accadrà nelle more della definizione del Regolamento unico ai decreti e alle linee guida che non facendo riferimento alle procedure di infrazione comunitaria nn. 2017/2090 e 2018/2273 (per le quali è stato previsto il loro aggiornamento) non potranno più essere aggiornate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Ma non solo. Lo Sblocca Cantieri, oltre a modificare puntualmente alcuni articoli del Codice dei contratti, ha anche previsto la sospensione di alcune disposizioni che hanno costituito la colonna portante della riforma del 2016, ovvero:

  • l'art. 37, comma 4, che fa ritornare a tempo la concezione di stazioni appaltanti “diffuse”;
  • l'art. 59, comma 1, quarto periodo, con la quale viene sospeso il divieto dell’appalto integrato;
  • l'art. 77, comma 3, con l’effetto di sospendere l’obbligo di ricorrere all’albo unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall’ANAC).

A queste si aggiungono altre sospensioni di natura procedurale (sempre fino al 31 dicembre 2020), che prevedono il blocco dell'applicazione:

  • del comma 6 dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, per cui non sarà più obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta;
  • del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del Codice dei contratti pubblici, in modo che non sarà più obbligatorio che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;
  • delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici.

Considerato che queste sospensioni termineranno il 31 dicembre 2020 e che l'art. 1, comma 2 dello Sblocca Cantieri prevede che entro il 30 novembre 2020 il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa, è lecito farsi qualche domanda su come il MIT deciderà di approcciarsi al nuovo Regolamento Unico. Il Tavolo tecnico sta già, infatti, lavorando sulla sua stesura ma non è chiaro se:

  • si terrà conto dello stato dell'arte e quindi un impianto normativo senza l'art. 37, comma 4, senza l'art. 59, comma 1, quarto periodo, senza l'art. 77, comma 3,...;
  • se verrà strutturato in funzione della rientrata in vigore dei provvedimenti sospesi;
  • oppure se si attenderà la relazione del Governo e la valutazione del Parlamento sulle disposizioni oggetto di sospensione.

Insomma, se lo Sblocca Cantieri aveva l'obiettivo di rendere stabile l'impianto normativo e se è vero il detto che il buongiorno si vede dal mattino, non si prevedono tempi buoni per il settore dei lavori pubblici.

Lascio come sempre a voi l'ultima parola, invitandovi a lasciare al piede un commento, utile a sviluppare una discussione.

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A cura di Ing. Gianluca Oreto

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