Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: le nuove soglie di anomalia 2019 - Parte 3

Le nuove soglie di anomalia previste dal Codice dei contratti dopo lo Sblocca Cantieri - Parte 3

di Redazione tecnica - 30/07/2019

Continua la nostra disamina del calcolo della soglia di anomalia nel caso di affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Con la pubblicazione della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) sono state introdotte importanti modifiche agli articoli 36 e 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) relativamente ai contratti sotto soglia e al calcolo delle offerte anormalmente basse.

In riferimento a quest'ultimo, l’articolo 97 del Codice dei contratti definisce il calcolo dell’anomalia nei seguenti casi:

  • numero di offerte pari o superiori a 15;
  • numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica pari o inferiore a 0,15;
  • numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica superiore a 0,15.

Dopo aver analizzato il primo (leggi articolo) e il secondo caso (leggi articolo), passiamo al terzo e quindi all'ipotesi di gara da aggiudicarsi con il prezzo più basso, numero di offerte inferiori a 15 e un rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica superiore a 0,15.

Nel caso in esame il numero delle offerte è pari a 14 e nel dettaglio le percentuali di ribasso offerte dalle imprese sono quelle di seguito riportare indicate in ordine crescente:

Id offerta
Ribasso %
1
2,542
2
5,451
3
6,332
4
9,545
5
9,771
6
10,237
7
10,291
8
11,445
9
11,677
10
12,011
11
13,415
12
14,447
13
14,552
14
14,897

Così come disposto alla lettera a), comma 2-bis dell’articolo 97 del Codice dei contratti viene escluso il 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente, delle offerte di minor ribasso e di maggior ribasso, Essendo 14 le offerte, il 10% è 1,4 quindi vengono escluse le prime due offerte e le ultime 2, ovvero le offerta con id 1, 2, 13 e 14. Restano in gara 12 offerte e quelle con id da 3 a 12.

Da ricordare che se l'offerta con id 3 fosse stata uguale a quella con id 2, o se l'offerta con id 12 fosse stata uguale a quella con id 13, anche queste sarebbero state escluse, e che le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono sempre prese distintamente nei loro singoli valori.

Viene adesso la somma dei ribassi percentuali delle offerte rimaste in gara che risulta pari a 109,171 (somma dei ribassi percentuale delle offerte da id 3 a 12) e, successivamente, la media aritmetica dei ribassi pari a 10,9171 (109,171/10).

Dopo queste preliminari operazioni si passa, così come disposto alla lettera b) del comma 2-bis del citato articolo 97, al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata del 10,9171 e, quindi, gli scarti medi delle offerte dalla 8 alla 12 che sono i seguenti:

  • Offerta 8 - 0,5279 (11,445 - 10,9171)
  • Offerta 9 - 0,7599 (11,677 - 10,9171)
  • Offerta 10 - 1,0939 (12,011 - 10,9171)
  • Offerta 11 - 2,4979 (12,455 - 10,9171)
  • Offerta 12 - 3,5299 (13,447 - 10,9171)

A questo punto occorre calcolare lo scarto medio aritmetico degli scarti sopra determinati che è pari a 1,6819 (8,4095/5).

In questo caso il rapporto tra lo scarto medio aritmetico degli scarti (1,6819) e la media aritmetica dei ribassi (10,9171) è pari a 0,15406106, ovvero superiore a 0,15.

Come previsto alla lettera e) del comma 2-bis del citato articolo 97, in questo caso la soglia di anomalia è pari alla somma tra media aritmetica dei ribassi (10,9171) incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media aritmetica dei ribassi (1,6819). La soglia di anomalia sarà, quindi, 12,599 e le offerte da prendere in considerazione restano quelle con id 8, 9 10 e 11 ma si aggiudica la gara l’offerta immediatamente inferiore al valore trovato, ovvero la n. 11 con il 12,455% di ribasso.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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